Cassazione: l’incapacità di intendere e volere del dipendente incide sul giudizio di proporzionalità del licenziamento

Con l’ordinanza n. 5440 del 11.03.2026, la Cassazione afferma che, in caso di licenziamento disciplinare, il giudizio di proporzionalità deve tenere in considerazione l’eventuale sussistenza di fattori potenzialmente idonei a condizionare la piena coscienza e volontà del lavoratore nel tenere il comportamento contestato.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli in ragione delle minacce rivolte nei confronti dei vertici aziendali, in occasione della contemporanea ricezione di due lettere di contestazione.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo sussistente la giusta causa di recesso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la valutazione della proporzionalità della sanzione rispetto alla mancanza del lavoratore deve essere effettuata con riferimento agli aspetti oggettivi e soggettivi del caso concreto.

Secondo i Giudici di legittimità, la condizione psichica del lavoratore è pienamente implicata nel giudizio di proporzionalità, che non può prescindere dall’accertamento in ordine a fattori eventualmente idonei ad incidere sulla determinazione responsabile del soggetto agente.

Per la sentenza, quindi, il giudice del merito, prima ancora di indagare sul grado della colpa o sull’intensità dell’elemento intenzionale, deve accertare se il lavoratore abbia tenuto quel comportamento con coscienza e volontà.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente, confermando che – al momento dei fatti disciplinarmente rilevanti e contestati – il medesimo non versava in una condizione di privazione delle facoltà intellettive e volitive.

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