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Con l’ordinanza n. 5445 del 11.03.2026, la Cassazione afferma che il mancato versamento della contribuzione costituisce rilevante inadempimento degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto e da integrare, quindi, la giusta causa di dimissioni.
Il fatto affrontato
La Corte d’Appello accoglie il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti dell’INPS, reo di non avergli riconosciuto la NASPI a seguito delle dimissioni rassegnate per giusta causa per omesso versamento della contribuzione previdenziale.
L’ordinanza
La Cassazione rileva, preliminarmente, che l’inadempimento contributivo assume una particolare gravità qualora sia reiterato, non isolato e non sia accidentale o di breve durata.
Pertanto, continua la sentenza, sono sorrette da giusta causa le dimissioni motivate espressamente con riferimento al mancato assolvimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro.
Secondo i Giudici di legittimità, si tratta, infatti, di una condotta gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto di lavoro.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell’INPS, confermando la debenza della NASPI.


