Cassazione: il lavoratore può essere licenziato anche in caso di assolvimento in sede penale per gli stessi accadimenti

Con la sentenza n. 4684 del 02.03.2026, la Cassazione afferma che è legittimo il recesso irrogato al lavoratore se le condotte poste in essere dallo stesso, pur essendo ritenute irrilevanti in sede penale, sono lesive del vincolo fiduciario.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli dall’Ente datore, all’esito di un giudizio penale conclusosi però con la sua assoluzione per non aver commesso il fatto.

La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo comunque tanto grave da legittimare il recesso la condotta omertosa tenuta dal ricorrente rispetto ai comportamenti illeciti posti in essere dai suoi subordinati.

La sentenza

La Cassazione – confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello – rileva, preliminarmente, che l’assolvimento di un lavoratore in sede penale, non fa venir meno automaticamente la rilevanza disciplinare della condotta allo stesso contestata.

Invero, continua la sentenza, il giudice civile ben può valutare il fatto disciplinarmente contestato in un’ottica di autonomia rispetto al giudizio penale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del pubblico dipendente, confermando la legittimità del licenziamento irrogatogli.

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