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INPS – Circ. n. 48 del 19.03.2018: Occupazione “NEET” – istruzioni per la fruizione del incentivo


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Con la circolare n. 48 del 19.03.2018, l’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo “Occupazione NEET” disciplinato dal Decreto direttoriale ANPAL n. 3 del 02.01.2018, rettificato dal decreto direttoriale ANPAL n. 83 del 5 marzo 2018. Lo sgravio contributivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate tra il 1.01.2018 e il 31.12.2018, di giovani di età compresa tra i 16 e 29 anni, aderenti al Programma Garanzia Giovani, nei limiti delle risorse specificatamente stanziate, pari a 100.000.000 euro. L’agevolazione è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’occupazione giovanile stabile, previsto dall’art. 1, comma 100, L. n. 205 del 27.12.2017 (disciplina illustrata con la circ. n. 40 del 2.03.2018). L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un importo massimo di 8060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità o proporzionalmente ridotto in caso di rapporto a tempo parziale.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVABILI (art. 4, decreto ANPAL n. 3/2018):

Assunzioni a tempo indeterminato a tempo pieno e parziale, anche a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante per la durata del periodo formativo. Per ovvie ragioni il beneficio è espressamente escluso nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico, intermittente o occasionale.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL’INCENTIVO: Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

• Rispetto delle condizioni previste dall’art. 1, c. 1175 e 1176, L. 292/2006, (adempimento degli obblighi contributivi; osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; rispetto degli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi).

• Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 del D.lgs. n. 150/2015 (esclusione dell’incentivo in caso di: attuazione di un obbligo preesistente o violazione di un diritto di precedenza derivante dalla legge o da contratto collettivo; sospensione dal lavoro connessa ad una crisi o riorganizzazione aziendale, assunzione di lavoratore licenziato da un datore di lavoro che presenta elementi di relazione con quello che l’assume).

• Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato (Reg. UE n. 1407/2013 del 18.12.2013) o in alternativa i limiti previsti dall’art.7 del decreto direttoriale n. 3/2018 (l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media nei dodici mesi precedenti ; per le sole assunzioni che riguardano lavoratori di età compresa tra i 25 e 29 anni si aggiungono almeno una delle seguenti condizioni: lavoratore privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, lavoratore privo di diploma di istruzione secondaria o di una qualifica o diploma professionale, assunzione riguardante settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo donna superiore al 25%).

CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI (art. 9, decreto ANPAL n. 3/2018):

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, fatta eccezione per l’incentivo previsto dall’art. 1, c.100, della L. n. 205/2017. Pertanto se per l’assunzione, effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, ricorrono anche i presupposti di accesso all’incentivo Occupazione NEET, quest’ultimo risulta fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8060,00 euro su base annua con eventuale riparametrazione mensile. Di conseguenza, nell’ipotesi di cumulo tra l’esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l’incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero è pari a 5.060 euro ( 8.060 euro totali per l’incentivo NEET, cui va sottratto l’importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l’esonero previsto in Legge di Bilancio 2018), per un ammontare massimo , riparametrato su base mensile pari a 421,66 euro (5.060,00/12), su base giornaliera pari a 13,60 euro (421,66/31).

ISTANZE DI AMMISSIONE ALL’INCENTIVO:

Il datore di lavoro che intenda procedere ad un’assunzione incentivabile dovrà inoltrare una domanda preliminare di ammissione avvalendosi del modulo di istanza on-line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo”. Il modulo è accessibile seguendo il percorso “Accedi ai servizi”, “Altre tipologie di utente”, “Aziende, consulenti e professionisti”, “Servizi per le aziende e consulenti”, “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Per quanto riguarda l’istruttoria delle domande preliminari di ammissione pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo per la richiesta di incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in commento, sarà posticipata con un'unica elaborazione cumulativa. Le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione.

L’istanza di prenotazione dell’incentivo, che non venisse accolta per carenza di fondi, verrà sospesa per 30 giorni. Se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni, l’istanza perde efficacia e andrà presentata una nuova richiesta.

Trattandosi di un incentivo collegato ad un percorso di politiche attive, la sospensione della domanda per 30 giorni è prevista anche nel caso in cui non sia stata completata la presa in carico del giovane da parte dei centri per l’impiego o dell’agenzia per il lavoro. In quest’ultimo caso, decorsi inutilmente 15 giorni sarà la stessa ANPAL a procedere alla presa in carico centralizzata.

Nel caso in cui l’istanza di prenotazione venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l’onere di comunicare, a pena di decandenza, l’avvenuta assunzione, presentando la domanda definitiva

a cura della Redazione