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ANPAL - Deliberazione n. 2/2018: Definizione di offerta congrua


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L’ANPAL, con la Delibera n. 2/2018 , ha definitivamente approvato la proposta di definizione di lavoro congrua sulla base di tre principi:

  • coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e le competenze maturate dal disoccupato;
  • distanza del luogo del lavoro dal domicilio del disoccupato e dei tempi di trasferimento utilizzando i mezzi pubblici;
  • durata del periodo di disoccupazione (che decorre dalla presentazione della DID - Immediata Disponibilità al Lavoro).

Un quarto principio riguarda esclusivamente i percettori di indennità ed è relativo all’entità della retribuzione dell’offerta di lavoro che deve superare del 20 % l’indennità percepita nell’ultimo mese senza considerare l’eventuale integrazione del fondo di solidarietà.

Con questo atto l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive completa le «misure di condizionalità» per i percettori di prestazioni legate alla disoccupazione in esito alla Riforma del Jobs Act, e, ribadisce che anche dopo il Jobs Act resta il riferimento all’offerta di lavoro congrua.

Le misure di condizionalità

I disoccupati che godono di queste prestazioni, dopo aver presentato la domanda, devono recarsi, presso il competente centro per l'impiego per stipulare il patto di servizio personalizzato, confermare il proprio stato di disoccupazione, profilare la propria occupabilità, e stipulare una serie di adempimenti necessari per accedere e mantenere il sostegno contro la disoccupazione.

Nel patto, che è un vero e proprio contratto, il disoccupato riporta la disponibilità a partecipare:

  • ad iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
  • ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, nonché;
  • all'accettazione di congrue offerte di lavoro che dovessero presentarsi durante il periodo di disoccupazione.

La violazione del patto stabilisce precise responsabilità e il disoccupato rischia da una riduzione dell'indennità fino alla decadenza dall'ammortizzatore sociale e dallo stato di disoccupazione, salvo l'ipotesi di ricorso avverso le misure sanzionatorie (nota n. 6509 del 29.05.2018)

Durata dello stato di disoccupazione

La durata dello stato disoccupazione viene calcolata a decorrere dal giorno in cui è stata presentata la Dichiarazione di Immediata Disponibilità ( Circ. n. 1 del 28.09.2017 ), esclusi i periodi di sospensione dello stato di disoccupazione, fino al giorno in cui viene proposta l’offerta di lavoro. La durata della disoccupazione viene considerata in relazione agli intervalli di tempo stabiliti in: da zero fino a sei mesi; da più di sei fino a dodici mesi; oltre dodici mesi.

Coerenza con le esperienze maturate e profili professionali

Nel patto di servizio personalizzato, per individuare una o più attività professionali, esperienze e competenze comunque maturate, è adottata a riferimento la classificazione dei settori economico-professionali ISFOL 

Le esperienze e le competenze maturate vengono rilevate automaticamente nell’ambito di una apposita procedura informatica guidata, all’interno del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che sono a disposizione dei Centri per l’Impiego:

 per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo fino a sei mesi, l’offerta di lavoro congrua è corrispondente a quanto concordato nel patto di servizio, con specifico riferimento all’area di attività o alle aree di attività, nell’ambito del processo di lavoro del settore economico professionale individuato;

 per i soggetti in stato di disoccupazione, per un periodo superiore a sei mesi e fino a dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua se rientra nelle aree di attività comunque comprese nel processo di lavoro del settore economico professionale di riferimento, o in aree di attività afferenti altri processi del settore economico professionale in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio;

 per i soggetti in stato di disoccupazione da oltre dodici mesi, l’offerta di lavoro è congrua, purché rientri in una delle aree di attività comunque comprese in tutti i processi di lavoro eventualmente descritti nel settore economico professionale, o in aree di attività afferenti altri settori economico professionali in cui vi sia continuità dei contenuti professionali rispetto alle esperienze e alle competenze comunque maturate, come definite al momento della sottoscrizione del patto di servizio.

Tipologia contrattuale

L’offerta di lavoro è ritenuta congrua quando ricorrono contestualmente i seguenti requisiti:

  • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione, comunque di durata non inferiore a tre mesi;
  • si riferisce ad un rapporto di lavoro a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore all’80% di quello dell’ultimo contratto di lavoro;
  • prevede una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81/2015.

L’offerta di lavoro deve contenere, al momento della sua presentazione, le seguenti informazioni minime:

  • le mansioni/qualifica da ricoprire;
  • i requisiti richiesti;
  • il luogo e l’orario di lavoro;
  • la tipologia contrattuale;
  • la durata del contratto di lavoro;
  • la retribuzione prevista ovvero i riferimenti al contratto collettivo nazionale applicato.

Distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento con i mezzi di trasporto pubblico.

Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), fino a dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 50 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Le attività lavorative offerte ai soggetti che hanno presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), da più di dodici mesi, sono congrue quando il luogo di lavoro non dista più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque sia raggiungibile mediamente in 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Nel caso in cui il luogo di lavoro non sia raggiungibile con mezzi pubblici, le distanze si considerano ridotte del 30%.

Per disoccupati non percettori di misure di sostegno al reddito: 

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE

Fino a 6 mesi

Da 6 a 12 mesi

Oltre 12 mesi

COERENZA PROFESSIONALE

Aderenza settore economico professionale individuato nel patto di servizio

Aderenza settore economico professionale contiguo a quelli del patto di servizio

Altri settori economico professionali

DISTANZA DAL DOMICILIO

50 km dal domicilio con mezzi pubblici.

35 km dal domicilio in assenza di mezzi pubblici.

oppure

80 min. con mezzi pubblici.

50 km dal domicilio con mezzi pubblici.

35 km dal domicilio in assenza di mezzi pubblici.

oppure

80 min. con mezzi pubblici.

80 km dal domicilio con mezzi pubblici.

56 km dal domicilio in assenza di mezzi pubblici.

oppure

100 min con mezzi pubblici.

 

 

 

 

Per i disoccupati percettori di misure di sostegno al reddito:

 

DURATA DELLA DISOCCUPAZIONE

Fino a 6 mesi

Da 6 a 12 mesi

Oltre 12 mesi

COERENZA PROFESSIONALE

Aderenza settore economico professionale individuato nel patto di servizio

Aderenza settore economico professionale contiguo a quelli del patto di servizio

Altri settori economico professionali

DISTANZA DAL DOMICILIO

50 km dal domicilio con mezzi pubblici.

35 km dal domicilio in assenza di mezzi pubblici.

oppure

80 min. con mezzi pubblici.

50 km dal domicilio con mezzi pubblici.

35 km dal domicilio in assenza di mezzi pubblici.

oppure

80 min. con mezzi pubblici.

80 km dal domicilio con mezzi pubblici.

56 km dal domicilio in assenza di mezzi pubblici.

oppure

100 min con mezzi pubblici.

RETRIBUZIONE

Maggiore del 20% dell’indennità percepita

Maggiore del 20% dell’indennità percepita

Maggiore del 20% dell’indennità percepita

 

Entità della retribuzione per percettori di misure di sostegno al reddito.

L’offerta di lavoro, per i soggetti destinatari di misure di sostegno al reddito, è congrua quando l’entità della retribuzione, al netto dei contributi a carico del lavoratore, sia superiore di almeno il 20 per cento alla indennità percepita nell’ultimo mese precedente, da computare senza considerare l’eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà. 5 Questo criterio non varia con l’aumentare della durata dello stato di disoccupazione. L’Inps mette a disposizione dei centri per l’impiego, attaverso il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, tutte le informazioni sulle indennità erogate dall’Istituto per il calcolo della retribuzione.

Giustificato motivo di rifiuto dell’offerta di lavoro congrua

La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua senza un giustificato motivo comporta l’applicazione dei meccanismi di condizionalità (disposti dagli articoli 21 e 23 del D.lgs. n. 150/2015) e le conseguenti sanzioni. L’offerta di lavoro congrua può essere rifiutata con un giustificato motivo solo nel caso in cui:

  • sia documentato lo stato di malattia o di infortunio;
  • servizio civile e richiamo alle armi;
  • stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
  • gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
  • casi di limitazione legale della mobilità personale;
  • ogni comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, documentati e/o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

Il giustificato motivo dovrà essere comunicato e documentato entro due giorni lavorativi dalla proposta dell’offerta di lavoro congrua, pena l’applicazione delle sanzioni previste.

Collocamento mirato

L’offerta di lavoro congrua per le persone con disabilità tiene conto di quanto annotato nel fascicolo personale, ossia della valutazione bio-psicosociale dei servizi competenti e della relazione funzionale della commisione medica. Alle persone con disabilità non può essere chiesto lo svolgimento di una prestazione non compatibile con le proprie minorazioni.