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INL – Nota n. 530/2022 : Tirocini & Stage – Nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2022


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Con nota n. 530/2022 l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di tirocini introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 ( art. 1, commi da 721 a 726, Legge n. 234/2022 ).

La Legge di Bilancio ha introdotto importanti novità in materia di tirocini, affidando alla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano la conclusione di un nuovo accordo per la definizione di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari. 

I Cinque commi dedicati alla materia ( dal 720 al 725 ), dettano criteri per la successiva elaborazione delle linee guida e aggiornano una serie di obblighi e relative sanzioni immediatamente operativi. 

Comma 720 – Il tirocinio viene ridefinito come un “ percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro finalizzato all’orientamento e alla formazione professionale in grado di migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro “

Comma 721 – Vengono definiti nuovi criteri di redazione per le linee guida che andranno adottate entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio ( quelle tuttora in vigore risalgono al 2017 ) : 

  1. L’attivazione dei tirocini extracurriculari andrà circoscritto alle persone con difficoltà di inclusione sociale [ comma 721, lett. a) ];
  2. Andrà garantita una congrua corresponsione mensile, in termini di indennità di partecipazione, oltre a una durata massima (comprensiva di proroghe), nonché un numero massimo di tirocini extracurriculari attivabili in funzione delle dimensioni dell’azienda [ comma 721, lett. b) ];
  3. Per la definizione dei livelli essenziali della formazione, sarà richiesta la redazione di un report che attesti le competenze di partenza del tirocinante ( cd. bilancio delle competenze ) e uno riguardante le competenze acquisite durante l’esperienza formativa [ comma 721, lett. c) ];
  4. Per procedere con l’attivazione di nuovi tirocini, andrà definita una quota minima di tirocinanti da assumere tra quelli già in essere [ comma 721, lett. d) ];
  5. Per garantire il tracciamento e il monitoraggio, la Comunicazione Obbligatoria ad oggi prevista per i tirocini extra – curriculari, verrà estesa anche ai tirocini curriculari. Al momento dell’attivazione andrà indicata puntualmente la mansione e le modalità di lavoro svolte dal tirocinante.

SANZIONI IMMEDIATAMENTE OPERATIVE : 

Accanto a disposizioni di futura applicazione, la Legge di Bilancio ha introdotto alcune sanzioni immediatamente operative, tra queste : 

Comma 722 – Mancata corresponsione dell’ indennità : E’ prevista a carico del trasgressore l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro. 

Comma 723 - Ricorso fraudolento al tirocinio : La condotta fraudolenta del soggetto ospitante, con l’impiego del tirocinante alla stregua di un effettivo rapporto di lavoro o in sostituzione di lavoratore dipendente, è punita con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale. Trattandosi di sanzione penale punita con pena pecuniaria, la stessa è soggetta a prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, con la quale intimare la cessazione del rapporto di tirocinio mentre, in forza di quanto espressamente previsto dal legislatore, sarà lo stesso tirocinante a richiedere eventualmente il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato tramite apposita azione giudiziaria ( le istruzioni operative fornite dall’ Ispettorato con al circ. n. 8 del 18.04.2018 sono ancora valide ). 

Comma 724 – Comunicazioni ai centri per l’impiego : Gli obblighi di comunicazione, in coerenza con i precedenti orientamenti, riguardano esclusivamente i tirocini extra-curriculari. 

Comma 725 – Obblighi di sicurezza : Per quanto concerne gli obblighi di sicurezza la figura del tirocinante viene equiparata a quella del lavoratore dipendente.

Fonte: INL - Nota n. 530/2022