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INL – Circ. n. 8 del 18.04.2018: Tirocini formativi e di orientamento – indicazioni operative al personale ispettivo.


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L’Ispettorato del Lavoro (INL) fornisce, con la circolare n. 8 del 18.04.2018, le indicazioni operative al proprio personale ispettivo per un corretto inquadramento dei tirocini extracurriculari, alla luce delle linee guida della Conferenza permanente Stato Regioni 2017.

Va ricordato che, in materia, le Regioni hanno competenza legislativa esclusiva in forza dell’art. 117, comma 4, della Costituzione e che, allo stato attuale non tutte le regioni hanno recepito i contenuti delle linee guida adottate nel 2017. Pertanto, nelle Regioni che non hanno ancora provveduto ad uniformarsi, la disciplina di riferimento resta quella delle precedenti linee guida 2013.

In questo contesto, le indicazioni fornite hanno una valenza puramente orientativa per l’attività di vigilanza, sono finalizzate ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali su tutto il territorio nazionale e suggeriscono al personale ispettivo gli elementi su cui concentrare la propria attività di controllo:

LA MAXI-SANZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI TIROCINIO.

Spesso l’organizzazione dei tirocinanti può presentare alcuni aspetti di etero-direzione caratterizzanti il lavoro subordinato. In tal caso la valutazione ispettiva, resa meno agevole per la presenza dei predetti elementi, non può prescindere da una valutazione complessiva che tenga conto dell’unico elemento davvero caratterizzante un “tirocinio genuino”, cioè l’essere funzionale all’apprendimento di una professione e non piuttosto all’esercizio di una mera prestazione lavorativa.

Sotto tale profilo può dirsi risolutiva la verifica dell’osservanza della normativa regionale, la quale prevede un apparato sanzionatorio in funzione della sanabilità o meno delle violazioni. Appare evidente che l’attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l’assenza di uno degli elementi essenziali ( convenzione; piano formativo ) si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del tirocinio, rendendo più agevole la ricostruzione della fattispecie in termini di rapporto di lavoro. Lo stesso dicasi per il superamento della durata massima prevista dalla legge regionale mentre il superamento della durata indicata nel piano formativo andrà ricondotta ad una mancata proroga e come tale sanzionabile ove non sia superata la durata massima stabilita dalla legge.

L’Ispettorato evidenzia però che, in assenza di violazioni specifiche della normativa regionale, particolare valore assumerà l’assoggettamento del tirocinante alle medesime regole vigenti per il personale dipendente con particolare attenzione alla gestione delle presenze (la normativa regionale prevede un registro presenza ad hoc) e all’organizzazione dell’orario (si pensi ad esempio a forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie) oppure all’imposizione di standard di rendimento periodici attraverso sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori.

Per completare il quadro sanzionatorio regionale, le linee guida 2017 hanno previsto un sistema in funzionalità della sanabilità o meno delle violazioni della normativa regionale. In proposito, per le violazioni insanabili, è prevista l’intimazione alla cessazione del tirocinio pena l’interdizione dall’attivazione per il soggetto promotore e/o ospitante nei successivi 12/18 mesi. Il mancato rispetto dell’interdizione o dell’intimazione al tirocinio viene punita con la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in coerenza con quanto rappresentato precedentemente.

ULTERIORI SANZIONI AMMINISTRATIVE:

L’INL ricorda che permangono, anche in vigenza delle nuove linee guida, alcune sanzioni amministrative per l’inadempimento di ulteriori obblighi connessi al rapporto di tirocinio (mancata comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, mancata corresponsione dell’indennità sanzionata da 1.000 a 6.000 euro).

Fonte:  INL