Con la sentenza n. 39659 del 29.10.2024, la Cassazione afferma che non ha riflessi penali la condotta del datore di lavoro che si comporti con negligenza nei confronti del personale ispettivo.
Il fatto affrontato
Il Tribunale ritiene colpevole del reato di cui all'art. 4, comma 7, legge 628/1961, il responsabile di un punto vendita, reo di aver fornito al personale ispettivo INPS informazioni incomplete sullo svolgimento dell'attività all'interno del predetto esercizio commerciale.
La sentenza
La Cassazione – ribaltando l’impugnata pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che è punito penalmente il soggetto che ometta di fornire o fornisca notizie scientemente errate od incomplete in risposta ad una richiesta del personale ispettivo.
In altri termini, per la sentenza, la norma incriminatrice sanziona l'inosservanza di obblighi di informazione strumentali a consentire alla competente autorità amministrativa di esercitare le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite dalla legge.
Secondo i Giudici di legittimità, invece, non può considerarsi penalmente responsabile colui che si dimostri negligente nell’assunzione delle informazioni richieste dall’organo ispettivo.
Rinvenendo quest’ultima fattispecie nel caso in esame, ove l’imputato non si è adeguatamente interfacciato con l’ufficio del personale dell’azienda, la Suprema Corte accoglie il ricorso dal medesimo presentato e annulla con rinvio l’impugnata sentenza.
A cura di WST