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Cassazione: illecito provabile solo sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori


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Con l’ordinanza n. 7801 del 22.03.2024, la Cassazione afferma che le dichiarazioni del lavoratore rese agli Ispettori sono sufficienti da sole a provare l’illecito nel caso in cui vengano confermate in sede giudiziale.

Il fatto affrontato

La società propone opposizione giudiziale avverso l'ordinanza d’ingiunzione con cui la Direzione territoriale del lavoro aveva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 44.432,00 per molteplici violazioni di legge relative alla posizione lavorativa di una collaboratrice.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, dal momento che le dichiarazioni rese agli ispettori erano in grado di provare la sussistenza di un rapporto subordinato e non già di collaborazione.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il contenuto delle dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva non è un atto assistito da fidefacienza.

Per la sentenza, ne consegue che il giudice, ai fini del proprio convincimento, deve valutare la presenza di altri elementi e, comunque, deve motivare in modo specifico in merito alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese in sede ispettiva.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui le stesse dichiarazioni vengano confermate in sede giudiziale e non vi siano allegazioni contrarie ritenute attendibili, i relativi contenuti possono tranquillamente essere posti alla base della decisione, senza la necessità di altri elementi di prova.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società e conferma la debenza della somma ingiunta.

A cura di WST