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Min. Lavoro – Interpello n. 5/2017: La formazione nell’apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età.


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Su istanza del Consiglio Nazionale dell’Ordine CDL, con l’Interpello n.5 del 30.11.2017, la Direzione Generale del Ministero risponde esprimendo il proprio parere in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni relative all’apprendistato professionalizzante, in deroga ai limiti di età, per i lavoratori beneficiari di mobilità o di trattamento di disoccupazione ai fini della loro riqualificazione professionale (art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015).

In particolare la richiesta dell’istante riguarda la sussistenza dell’obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale in capo al datore di lavoro, anche nei confronti di apprendisti di età maggiore di 29 anni che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione in esperienze lavorative pregresse (art. 44, c. 3, del d.lgs. n. 81/2015).

Risulta opportuno precisare che, secondo quanto già specificato con le “Linee Guida per la Disciplina del Contratto di Apprendistato Professionalizzante 2014”, la formazione di base e trasversale ha come oggetto una serie di competenze di carattere generale che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte e si richiamano all’adozione di comportamenti sicuri all’interno dell’azienda, allo sviluppo di capacità relazionali e comunicazionali, allo sviluppo di competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione. Si può ritenere che una siffatta formazione, in ragione dei suoi contenuti, risulti di fatto inutile per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.

L’art. 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 descrive una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto peculiare, caratterizzata dalla finalità primaria propria delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età.

In considerazione di tale aspetto, il Ministero del Lavoro riconferma l’impostazione già assunta con la risposta all’interpello n. 21/2012 con la quale aveva affermato il carattere “speciale” della disciplina dell’apprendistato per gli iscritti nelle liste di mobilità o beneficiari del trattamento di disoccupazione. Tale soluzione appare coerente con le finalità perseguite dallo stesso comma 3 dell’art. 44 del d.lgs. n. 81/2015, il quale richiede che la regolamentazione dell’offerta formativa pubblica debba tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali