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Rinnovo CCNL Edile Industria e cooperative 2018-2020


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In data 18.07.2018 è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Edile Industria e Cooperative 2018 - 2020 scaduto due anni or sono. Il nuovo contratto, stipulato tra ANCE; Legacoop; Confcooperative e AGCI con Feneal–UIL; Filca–CISL e Fillea–CGIL, avrà decorrenza 1.07.2018 – 30.09.2020. Si riportano di seguito le principali novità del rinnovo:

Classificazione del personale: A partire dal 18 luglio 2018 devono considerarsi soppressi i livelli 8 e 8q. Saranno invece mantenuti gli inquadramenti e i trattamenti economici pre-esistenti.

Aumenti retributivi: Le tabelle dei minimi tabellari prevedono aumenti fissati in tre tranches ( 1° luglio 2018 – 1° luglio 2019 – 1° settembre 2020).

Ente Nazionale Formazione e Sicurezza: L’Ente neocostituito sarà finanziato dagli Organismi paritetici territoriali nella misura dell’0,04% da destinarsi per metà alla sicurezza e per l’altra metà alla funzione formativa. In sostanza l’Ente assumerà le funzioni della CNCPT e del Formedil per fare sinergia e ottimizzare i costi con l’obbiettivo di incrementare la qualità dei servizi.

Apprendistato: Viene costituita una Commissione bilaterale per la stesura, entro il 15 settembre 2018, della nuova disciplina dell’Istituto.

Assistenza sanitaria integrativa: Le parti stabiliscono di costituire un Fondo Nazionale per l’assistenza sanitaria integrativa per gli operai e gli impiegati del settore, operativo dal 1 ° gennaio 2019. Il Fondo sarà finanziato, per gli operai, con una contribuzione totalmente a carico delle imprese pari allo 0,60% calcolato su un minimo di 120 ore e sulle base della sommatoria tra minimo, contingenza, EDR, ITS. Il versamento andrà realizzato con le seguenti decorrenze: dal 1° ottobre 2018 nella misura del 0,35% mentre dal 1° gennaio 2019 0,60% (0,25% + 0,35%). Per gli impiegati la contribuzione sarà pari allo 0,26% calcolato su: minimo, contingenza, EDR e premio di produzione da versare alla Cassa edile o direttamente al Fondo sanitario.

Fondo per l’occupazione: Le parti hanno concordato la costituzione di un Fondo di Incentivo all’Occupazione, finanziato con un contributo dello 0,10% calcolato sulla base di alcune voci retributive. Il relativo documento sarà definito entro 6 mesi dalla stipula dell’accordo in commento.

Casse edili: A decorrere dal 1° ottobre 2018, è fissato nella misura del 2,25% il contributo Cassa Edile, ferma restando l’aliquota destinata alle prestazioni sanitarie dal ccnl del 1 luglio 2014 dello 0,25%, sino a tutto il 31 dicembre 2018. A decorrere dal 1° gennaio 2019, la suddetta aliquota dello 0,25% decade, in quanto assorbita nel contributo dello 0,60% per il Fondo sanitario.

Fondo prepensionamenti e lavorazioni usuranti: A decorrere dal 1° ottobre 2018, il contributo precedentemente fissato nella misura dello 0,10%, finalizzato all’accesso anticipato al pensionamento da parte dei lavoratori adibiti a mansioni usuranti, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Tale contributo, da versare in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà le prestazione di pre-pensionamento ( anche APE sociale) secondo modalità, criteri e requisiti stabiliti mediante il regolamento che andrà definito entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Leggi anche CCNL Industria Edile - Rinnovo 2014 -2016.

Fonte: ANCE