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CCNL artigiani comunicazione 2016-2018


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In data 27.02.2018 è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del CCNL Artigiani comunicazione 2016 – 2018. Il contratto, sottoscritto tra CNA Comunicazione e Terziario Avanzato, Confartigianato Comunicazione, Casartigiani, CLAAI e le maggiori OO.SS. di categoria SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, ha una scadenza prevista per il 31 dicembre 2018 sino alla data di decorrenza del successivo rinnovo.

L’accordo è suddiviso in una prima parte dedicata alle imprese artigiane, nella quale è contenuta larga parte della disciplina del rapporto di lavoro, e una seconda parte destinata a disciplinare alcuni aspetti particolari del rapporto di lavoro nelle PMI e nelle micro-imprese ( diritti sindacali ex L. 300/1970; aumenti salariali e una tantum).

A seguire le principali novità della parte economica contenuta nel CCNL Artigiani comunicazione 2016 – 2018:

Retribuzione tabellare: Aumento complessivo in tre tranche 1.03.2018 – 1.07.2018 – 1.12.2018 pari a 48 euro per un quarto livello nelle imprese artigiane e 58 euro per un 4° livello di impresa non artigiana.
Una tantum: Per il personale impiegato alla data di sottoscrizione dell’accordo, viene riconosciuto per il periodo dal 1 gennaio 2016 al 27 febbraio 2018 un importo pari a 150 euro lordi erogate in due frazioni ad aprile e novembre 2018. L’importo potrà essere proporzionalmente ridotto in base alla durata del rapporto, nel caso di contratto part-time o in misura del 70% per gli apprendisti.

Per la parte normativa, il CCNL Artigiani comunicazione 2016 – 2018 riporta le seguenti novità:

Contratto a termine: E’ stata rivista complessivamente la disciplina del contratto a termine per adeguarla alle disposizioni del d.lgs. 81/2015. Ad essere rivisti sono anche i limiti quantitativi per le nuove assunzioni.
Contratto di reinserimento lavorativo: La particolare fattispecie contrattuale è destinata ai lavoratori particolarmente svantaggiati. Il contratto consente un sotto-inquadramento di due livelli per il primo periodo di contratto e di un solo livello per la seconda metà del rapporto.
Orario di lavoro: Prevista la non cumulabilità delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno, festivo fra loro assorbibili nel senso che nell’ipotesi di contemporanea applicazione di più maggiorazioni la maggiore assorbe la minore.
Mutamento di mansioni: Consentita l’assegnazione temporanea a mansioni di livello superiore per una durata variabile a secondo del livello di inquadramento.
Congedi parentali su base oraria: Previo accordo con l’azienda e con un preavviso di 7 giorni lavorativi il congedo è fruibile da ciascun genitore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello di inizio del congedo parentale. Non è consentito il cumulo del congedo con altri permessi o riposi previsti dal T.U. Maternità D.lgs. 151/2001.
Aspettativa non retribuita: Periodo massimo di 6 mesi.

Fonte: CNA