Stampa

Cassazione: legittimo il distacco finalizzato alla conservazione della professionalità dei dipendenti


icona

Con l’ordinanza n. 19415 del 17.09.2020, la Cassazione afferma che l’interesse al distacco, in caso di crisi aziendale, è ravvisabile anche nella volontà di non disperdere il patrimonio professionale dei dipendenti (sul medesimo tema si veda: Cassazione: condizioni di legittimità del distacco in caso di crisi aziendale).

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentire dichiarare l'inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti dal 14.12.2009 al 27.03.2010 - in quanto posto in essere in frode alla legge - e, la conseguente, costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze del distaccatario.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, ritenendo ravvisabile l'interesse del distaccante consistito nella utilità di non disperdere – durante la temporanea crisi produttiva – il patrimonio professionale di impresa costituito dal complesso delle competenze di ciascun dipendente.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.

Per la sentenza, in particolare, detto interesse può dirsi ravvisabile – in presenza di una crisi aziendale – nella volontà di incrementare la polivalenza professionale individuale del lavoratore, nell'attesa della ripresa produttiva.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, il datore di lavoro in crisi ben può disporre un distacco al fine di non disperdere il patrimonio professionale di ciascun dipendente.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del distacco disposto nei suoi confronti.

A cura di Fieldfisher