Stampa

Cassazione: condizioni di legittimità del distacco in caso di crisi aziendale


icona

Con l’ordinanza n. 18959 del 11.09.2020, la Cassazione afferma che, in caso di crisi aziendale, l’imprenditore può distaccare i propri dipendenti anche in sedi distanti più di 50 Km dall’ordinario luogo di lavoro senza il loro consenso.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l'inefficacia del distacco disposto nei suoi confronti dal 20.05.2009 al 20.02.2010.
A fondamento della propria pretesa, il medesimo deduce l’illegittimità del provvedimento datoriale, privo delle caratteristiche richieste dalla legge, tra cui la distanza di oltre 50 km dalla sede di assegnazione rispetto a quella di originaria adibizione.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, deducendo la correttezza del distacco posto in essere, in un momento di temporanea crisi produttiva, al fine di disperdere il patrimonio professionale dell’impresa.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto, ma di tipo solidaristico, a condizione che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che è lecito un distacco la cui utilità sia individuata – come nel caso di specie – nel non disperdere la professionalità dei propri dipendenti durante una crisi aziendale.

Per la sentenza, l’eccezionalità di quest’ultima circostanza, laddove adeguatamente provata, giustifica, poi, anche il distacco del dipendente presso una sede distante più di 50 Km da quella di adibizione senza il consenso dello stesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del distacco posto in essere nei suoi confronti.

A cura di Fieldfisher