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Corte di Giustizia Europea: nelle procedure di riorganizzazione giudiziale il cessionario non ha il diritto di scegliere i lavoratori da riassumere


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Con la sentenza emessa, il 16.05.2019, nella causa C-509/17, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che è contraria al diritto comunitario una normativa nazionale che - in caso di trasferimento di un’impresa intervenuto nell’ambito di una procedura di riorganizzazione giudiziale mediante trasferimento soggetto a controllo giudiziario - prevede, per il cessionario, il diritto di scegliere i lavoratori che intende riassumere.

Il fatto affrontato

A seguito di un procedimento di riorganizzazione giudiziale, al fine di ottenere l’accordo dei creditori, il Tribunale belga accoglie la domanda, proposta da un’impresa, volta a modificare il trasferimento consensuale in un trasferimento soggetto a controllo giudiziario.
La società acquirente si offre di mantenere 164 lavoratori, ossia circa due terzi dell’organico dell’impresa, firmando un accordo di trasferimento contenente l’elenco dei dipendenti da riassumere.
Una delle lavoratrici non ricomprese in detto elenco evoca in giudizio l’azienda cessionaria al fine di richiedere la riassunzione.
Il Giudice belga, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se - nell’ambito di una riorganizzazione giudiziale mediante cessione soggetta a controllo giudiziario, finalizzata a conservare in tutto o in parte l’impresa cedente o le sue attività - sia compatibile con il diritto eurounitario il diritto del cessionario di scegliere quali e quanti dipendenti riassumere.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che la Direttiva n. 2001/23 è volta a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di restare al servizio del nuovo datore alle stesse condizioni pattuite con il cedente.
Lo scopo di tale direttiva è quello di garantire, per quanto possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modifiche, con il cessionario, per impedire che i dipendenti interessati si trovino in una situazione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento.

Per i Giudici ne consegue che il trasferimento di un’impresa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario.
Tale principio generale soffre, però di due eccezioni. Infatti, il cessionario - qualora intervengano nuovi elementi organizzativi tali da comportare variazioni sul piano dell’occupazione - ha diritto a non riassumere alcuni dipendenti, a patto che la scelta sia fondata su motivi tecnici, economici e organizzativi, e sia effettuata senza disparità di trattamento.
Ulteriormente, l’imprenditore subentrante può scegliere di non riassumere alcuni dipendenti, a condizione che il trasferimento riguardi un’azienda sottoposta a procedura fallimentare aperta al fine di liquidare i beni del cedente e svolta sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.

Dal momento che la normativa belga sottoposta all’analisi della Corte non rispecchiava i suddetti principi, la CGUE dichiara la stessa contraria al diritto eurounitario.

A cura di Fieldfisher