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Corte di Giustizia Europea: nei trasferimenti d’azienda bisogna garantire la continuità del rapporto di lavoro anche se il cessionario è un Ente pubblico


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Con la sentenza emessa, il 13.06.2019, nella causa C-317/18, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che nei trasferimenti d’azienda in cui il cessionario sia un Ente pubblico, i lavoratori devono godere dei benefici loro previsti dalla Direttiva 2001/23/CE e, pertanto, non devono né partecipare ad alcun concorso né stipulare un nuovo contratto col datore subentrante.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dipendente di un’azienda municipale, all’esito del trasferimento dell’attività dalla medesima svolta in capo direttamente al Comune, impugna giudizialmente la cessazione del proprio contratto di lavoro.
Il Tribunale Circondariale portoghese, investito della questione, mediante un rinvio pregiudiziale chiede alla CGUE se possa essere ritenuta contraria alla Direttiva 2001/23/CE, una normativa nazionale che, nel caso di un trasferimento d’azienda, preveda necessariamente la partecipazione dei lavoratori coinvolti ad un concorso pubblico e la formazione di un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario, soltanto per il fatto che questi è un Ente pubblico.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che rientra nell’ambito di applicazione della Direttiva 2001/23/CE il trasferimento delle attività poste in essere da un’azienda municipale ad un Comune, a condizione che l’identità dell’azienda in questione sia mantenuta anche dopo il passaggio.

Per i Giudici, ne consegue che i lavoratori coinvolti debbano beneficiare della protezione concessa da tale Direttiva - con il passaggio dei relativi diritti ed obblighi dal cedente al cessionario - purché siano parte di un contratto di lavoro sottoscritto in data antecedente al trasferimento.

Per la sentenza, se è vero che l’UE deve rispettare l’identità nazionale insita nella struttura politica e costituzionale degli Stati membri, altrettanto vero è che la stessa, al contempo, non può consentire di porre i lavoratori in una posizione meno favorevole di quella in cui si trovavano prima del trasferimento da un datore all’altro.

Alla luce di quanto sopra, la CGUE dichiara, dunque, che una normativa nazionale non può prevedere che in caso di trasferimento, solo per il fatto che il datore subentrante sia un Ente pubblico, i lavoratori interessati debbano, da un lato, partecipare ad una procedura di concorso pubblico e, dall’altro, costituire un nuovo rapporto contrattuale con il cessionario.

A cura di Fieldfisher