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Cassazione: trasferimento d’azienda illegittimo, quando è necessaria la costituzione in mora del datore?


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Con la sentenza n. 6902 del 08.03.2023, la Cassazione afferma che il dipendente ceduto, che vede giudizialmente ripristinato il rapporto di lavoro con il cedente, non ha diritto alla retribuzione per il periodo intercorrente tra la data di cessione del ramo di azienda e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della suddetta cessione e può ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'ingiustificato rifiuto del datore cedente di ricevere la prestazione soltanto a partire dal momento in cui abbia provveduto a costituirlo in mora.

Il fatto affrontato

Il dipendente, a seguito della dichiarazione di illegittimità della cessione del ramo di azienda cui era adibito, ricorre giudizialmente al fine di richiedere alla cedente il danno consistente nella differenza tra quanto egli avrebbe percepito ove il trasferimento non fosse stato posto in essere e quanto, invece, percepito presso la cessionaria.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, riconoscendo anche le somme imputabili al periodo intercorrente tra la data del trasferimento e quella della pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione.

La sentenza

La Cassazione - ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva che, nell’arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del cessionario e l'accertamento giudiziale della illegittimità della cessione, la mancanza della prestazione lavorativa in favore del cedente esclude il diritto a ricevere la retribuzione da parte di questi.

Secondo i Giudici di legittimità, per tale periodo, il cedente può essere considerato responsabile solo del risarcimento degli eventuali danni commisurati alle mancate retribuzioni.

In particolare – continua la sentenza – in seguito alla pronuncia giudiziale di illegittimità del trasferimento, la mancata ricezione della prestazione lavorativa nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subito.
Il tutto a condizione, però, che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società, non avendo il dipendente provveduto a mettere in mora il cedente.

A cura di Fieldfisher