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Cassazione - Configurabilità del trasferimento di azienda in ipotesi di successione in un appalto di servizio che si accompagni ad un passaggio di beni di non trascurabile entità


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La Corte di Cassazione, con la sentenza 15 marzo 2017, n. 6770, ha ritenuto che la successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di un servizio può essere considerata come un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2122 c.c. ove comporti un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica attività.

Per valutare la ricorrenza, o meno, di un caso di trasferimento di azienda (o di ramo di azienda), occorre considerare il complesso delle circostanze di fatto, tenendo anche conto della peculiarità delle attività esercitate, dei metodi di produzione o di gestione dell’impresa nella parte di azienda trasferita.

In settori in cui l’attività si basa sulla mano d’opera senza il concorso di mezzi materiali significativi, un gruppo di lavoratori - costituente parte essenziale, per numero e competenza, del personale già impiegato dal precedente imprenditore - può costituire un’entità economica organizzata oggetto di un trasferimento di azienda a stregua dell’art. 2112 c.c.

 

A cura di Fieldfisher