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Cassazione - Call center: il mantenimento delle strutture informatiche e degli applicativi in capo al cedente fa escludere la sussistenza di un trasferimento di ramo di azienda regolato dall’art. 2112 c.c.


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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19034 del 31 luglio 2017, ha trattato delle condizioni richieste ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 c.c. in tema di trasferimento di ramo di azienda.

La Corte, in particolare, ha ribadito che, per l’applicazione dell’art. 2112 c.c., per ramo di azienda è da intendere una realtà produttiva funzionalmente autonoma e preesistente al trasferimento, con capacità di provvedere ad uno scopo produttivo autonomamente senza integrazioni di rilievo da parte del cedente.

Trattando di un caso in cui era stata ceduta l’attività di call center, la Corte ha concluso che il mantenimento delle necessarie strutture informatiche e degli applicativi in capo al cedente, mezzi che risultavano affidati solo in uso al cessionario, costituivano condizioni in grado di precludere l’applicazione dell’art. 2112 c.c.  

 

a cura di Fieldfisher