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Cassazione: automatica la cessione dei contratti di lavoro nel trasferimento d’azienda


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Con la sentenza n. 9750 del 08.04.2019, la Cassazione afferma che il termine di decadenza previsto per l’impugnativa del trasferimento d’azienda da parte del lavoratore che a ciò si opponga, non si applica all’ipotesi inversa in cui il dipendente intenda far accertare giudizialmente la cessione del proprio contratto di lavoro, al fine di contenere entro tempi ragionevoli lo stato di incertezza scaturente dal trasferimento.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con il soggetto cessionario del ramo di azienda in cui aveva prestato servizio.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che la dipendente non aveva promosso l’impugnazione scritta nei 60 giorni dal disposto trasferimento di ramo d’azienda.

La sentenza

La Cassazione non ritiene di poter aderire alla tesi propugnata nella pronuncia della Corte d’Appello, secondo la quale il termine di decadenza previsto dall’art. 32 della l. 183/2010 - per l’ipotesi in cui il lavoratore contesti la genuinità di un trasferimento d’azienda e richieda, quindi, la ricostituzione del rapporto di lavoro presso l’impresa cedente - sarebbe applicabile anche in presenza dell’ipotesi inversa del prestatore che, a fronte di un legittimo trasferimento d’azienda, rivendichi il diritto a proseguire il rapporto con il soggetto cessionario.

I Giudici di legittimità osservano, infatti, che, in presenza di un trasferimento d’azienda, la cessione dei rapporti di lavoro interviene in via automatica ai sensi di quanto previsto dall’art. 2112 c.c.
Pertanto, non vi è alcun onere in capo al lavoratore di svolgere una forma di impugnazione rispetto ad un atto che costituisce, invece, il presupposto stesso del diritto alla prosecuzione del rapporto con l’impresa cessionaria.

Per la sentenza, ne consegue che, in presenza di un trasferimento d’azienda genuino, la cessione dei contratti di lavoro è automatica e la stessa, anche mediante ricorso giudiziale, non deve essere impugnata, bensì solo perseguita, non potendosi, dunque, applicare la disciplina del doppio termine di decadenza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dalla lavoratrice, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

A cura di Fieldfisher