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Tribunale di Parma: conversione del contratto a tempo determinato ed applicazione delle tutele previste dal Jobs Act


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Con la sentenza n. 383 del 18.02.2019, il Tribunale di Parma afferma che, qualora la conversione di un contratto a tempo determinato sottoscritto prima del 7 marzo 2015, venga disposta, dopo tale data, non per volontà negoziale, ma a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità del termine, le tutele da applicare al lavoratore non sono quelle previste dal Jobs Act, ma quelle di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (sul medesimo argomento si veda: Tribunale di Roma: trasformazione del contratto a termine ed applicabilità del regime previsto dal Jobs Act).

Il fatto affrontato

Il lavoratore - assunto con un primo contratto a termine in data 09.04.2014, poi prorogato per due volte ed, infine, convertito in rapporto a tempo indeterminato dal 01.06.2015 - impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa intimatogli oralmente il 04.09.2017.
Nel ricorso, il medesimo eccepisce in via preliminare la sussistenza sin dall’origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, posto che la società datrice non aveva effettuato la valutazione dei rischi.
In conseguenza di ciò, il dipendente chiede, pertanto, l’applicazione delle tutele previste dalla l. 300/1970 ed, in particolare, in base all’art. 18, commi 1 e 2, l’accertamento della nullità del licenziamento orale, con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro e relativo risarcimento del danno.

La sentenza

Il Tribunale afferma, preliminarmente, che la mancata prova, da parte della società, dell’effettuazione della valutazione dei rischi, in violazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 368/2001, comporta la nullità della clausola di apposizione del temine al contratto.
In conseguenza di ciò, dichiara la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’origine (cioè dal 09.04.2014).

Per la sentenza, ne consegue l’applicazione delle tutele previste dall’art. 18 della l. 300/1970.
A fondamento di ciò, la pronuncia sostiene, infatti, che la disciplina di cui al D.Lgs. 23/2015 si applica anche ai contratti a tempo determinato convertiti dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, ma solo nel caso in cui la trasformazione sia di tipo negoziale, sia avvenuta, cioè, per accordo tra le parti del contratto medesimo.

Secondo il Tribunale, invece, la conversione di un contratto a termine operata in sede giudiziale per i motivi tassativamente previsti dalla legge, determina la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ex tunc, con pacifica applicazione della normativa di riferimento vigente al momento della stipula del primo contratto.

Ciò premesso, nel caso di specie, il Giudice conclude dichiarando la nullità del licenziamento in quanto irrogato in forma orale, con conseguente diritto del lavoratore alla reintegra ex art. 18, comma 1, l. 300/1970.

A cura di Fieldfisher