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Tribunale di Roma: trasformazione del contratto a termine ed applicabilità del regime previsto dal Jobs Act


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Con l'ordinanza n. 75870 del 06.08.2018, il Tribunale di Roma afferma che i rapporti di lavoro nati a termine prima del 7 marzo 2015 e trasformati su base volontaria a tempo indeterminato in un momento successivo a tale data non soggiacciono alla disciplina prevista, per i contratti a tutele crescenti, dal D.Lgs. 23/2015.

Il fatto affrontato

Il lavoratore - assunto il 20 ottobre 2014 con un contratto a tempo determinato, convertito poi in indeterminato in data 21 aprile 2015 (dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015) - impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli nel luglio 2017.
Nel costituirsi in giudizio, il datore invoca, preliminarmente, l’applicazione del regime sanzionatorio previsto per i c.d. contratti a tutele crescenti, facendo leva in particolare sull’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 23/2015, che prevede che rientrano nel relativo campo di applicazione tutti i rapporti che, pur essendo sorti a tempo determinato prima dell’emanazione del Jobs Act, siano stati oggetto di conversione a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della riforma.

L’ordinanza

Il Tribunale di Roma non ritiene di poter aderire alla tesi difensiva prospettata dalla società, affermando che non possono essere incluse nel concetto di conversione tutte le ipotesi in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato a tempo indeterminato.
Per il Giudice, infatti, tale lettura finirebbe per includere nel campo di applicazione delle tutele crescenti anche rapporti nati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015, violando i criteri contenuti nella relativa legge delega.

Secondo l’ordinanza, nell’alveo di applicazione della suddetta norma devono essere incluse solo due fattispecie specifiche: le nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute dopo il 7 marzo 2015 e le conversioni di contratti a termine sorti prima di tale data e trasformati in maniera forzata in rapporti a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del Jobs Act, in quanto affetti da nullità.
Devono, invece, essere esclusi dall’ambito di applicazione delle nuove regole le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti nati a termine antecedentemente al 7 marzo 2015, effettuate su base volontaria.

Su tali presupposti, nel caso di specie, il Tribunale dichiara illegittimo il licenziamento irrogato al lavoratore, applicando le tutele previste dall’art. 18 della l. 300/1970.

A cura di Fieldfisher