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Lazio – L.R. 12.04.2019, n. 4 : Una legge tutela i lavoratori digitali


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Prosegue il dibattito riguardante la questione della regolamentazione dei lavoratori mediante piattaforma digitale. In data 16 aprile la Regione Lazio ha pubblicato sul proprio Bollettino Ufficiale la L.R. 12.04.2019, n. 4 recante “ disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali “ con obbiettivi ambiziosi che trascendono i confini regionali.

Esigenze di tutela per i lavoratori digitali erano state avvertite già a partire dall’ affermazione del filone giurisprudenziale riguardante la qualifica del lavoro mediante piattaforma digitale ( sentenza del Tribunale di Torino n. 778 del 7.05.2019 - sentenza Corte d’Appello n. 26 del 04.02.2019sentenza Tribunale di Milano n. 1853 del 10.09.2018 ).

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Trascorso poco più di un anno dal tavolo convocato dal Ministro Di Maio per spronare le parti sociali verso l’adozione di una regolamentazione spontanea e autonoma del lavoro digitale, la Regione Lazio ha deciso di intraprendere la strada dell’intervento legislativo con l’ adozione della L.R. 12.04.2019 , n. 4.

Quando però dalle dichiarazioni di principio si passa alla stesura di una normativa di riferimento è in quel momento che sorgono non pochi dubbi e criticità.

Ed infatti, il delicato passaggio dalle dichiarazioni di intenti alla formalizzazione di una normativa di riferimento ha suscitato non pochi dubbi e perplessità anche in occasione della direttiva UE di prossima adozione sulla GIG Economy. Soffermandosi su due considerando della direttiva, si deve certamente apprezzare l’obbiettivo di migliorare le condizioni di lavoro nella GIG Economy, ma bisogna anche prendere atto che tutte queste tutele, dedicate ai lavoratori più deboli ( domestici ; a chiamata ; intermittenti ; a voucher ; tramite piattaforma digitale ) sono riconosciute in quanto questi siano inquadrabili nell’ambito del lavoro subordinato.

E’ dunque ben possibile, anche alla luce della previsione secondo la quale i lavoratori effettivamente autonomi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva, che per lavoratori deboli e atipici come i lavoratori tramite piattaforma digitale, le tutele minime di cui alla nuova direttiva UE non verranno applicate, visto che, nel nostro ordinamento, come abbiamo osservato con le sentenze su citate, tali contratti sono inquadrabili come collaborazioni organizzate dal committente e non come contratti di lavoro subordinato.

Nonostante i buoni propositi, il rischio che anche la L. 12.04.2019, n. 4 della Regione Lazio si traduca in un niente di fatto per i lavoratori è da prendere in considerazione. A farlo ritenere sono diverse ragioni.

Le criticità maggiori verrebbero avvertite al momento della definizione del compenso del lavoratore digitale. Qui l’art. 5 della Legge stabilisce al comma 1 che il compenso è orario e non inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.” Per altro, il comma 3 stabilisce espressamente il divieto di retribuzione a cottimo e un diritto alla maggiorazione nei casi e nella misura previste dalla contrattazione collettiva.

In questo modo ci si inoltra sul terreno della regolamentazione del rapporto di lavoro che come ben noto è materia riservata dall’articolo 117 della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato. Non si può non rilevare come, appaia complesso pensare che un’attività imprenditoriale che si svolge su tutto il territorio nazionale riceva una regolamentazione difforme a secondo della regione in cui si opera.

ACDR