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Corte d’Appello di Torino: i food-rider sono lavoratori autonomi cui vanno riconosciute alcune tutele tipiche della subordinazione


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Con la sentenza n. 26 del 04.02.2019, la Corte d’Appello di Torino afferma che i food-rider sono lavoratori autonomi, cui vanno però riconosciute alcune tutele previste per i prestatori subordinati, applicandosi loro la disciplina dettata dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (sul medesimo argomento si veda: Tribunale di Torino: i food-rider sono lavoratori autonomi perché non obbligati ad effettuare la prestazione e Tribunale di Milano: escluso il vincolo di subordinazione nel rapporto lavorativo dei riders).

Il fatto affrontato

I lavoratori, fattorini addetti alla consegna di pasti a domicilio, assunti dalla società datrice con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ricorrono giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della costituzione tra le parti di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Tribunale respinge la predetta domanda, sul presupposto fondamentale che i ricorrenti non erano obbligati a dare la propria disponibilità lavorativa per uno dei turni indicati dalla società, che, a sua volta, era libera di accettare o meno tale disponibilità.

La sentenza

La Corte d’Appello - pur confermando l’assenza di subordinazione, dal momento che i rider potevano stabilire se e quanto lavorare, senza giustificare il rifiuto né dover trovare un sostituto - riforma parzialmente la pronuncia di primo grado, ritenendo applicabile al rapporto in esame la disciplina dettata dall’art. 2 del D.Lgs. 81/2015 (“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”).

Secondo i Giudici, la norma in questione individua un terzo genere - che si colloca tra il lavoro subordinato, ex art. 2094 c.c., ed il lavoro autonomo coordinato e continuativo, di cui all’art. 409, numero 3, c.p.c. - finalizzato a garantire maggiori tutele per i lavoratori della c.d. gig economy.
Trattasi, in altri termini, di una etero-organizzazione presente in capo al committente che viene così ad avere il potere di determinare le modalità di esecuzione della prestazione del collaboratore, stabilendo i tempi ed i luoghi di lavoro, senza sconfinare nell’esercizio del potere gerarchico-disciplinare.

Per la sentenza, ne consegue che il lavoratore etero-organizzato resta tecnicamente “autonomo”, ma per alcuni aspetti - quali retribuzione diretta e differita (quindi inquadramento professionale), limiti di orario, ferie, previdenza, sicurezza e igiene - deve essere trattato alla stregua di un prestatore subordinato.

Su tali presupposti, la Corte - visto che indubbiamente le modalità di esecuzione della prestazione erano organizzate dalla società committente e che l’attività dei food-rider poteva considerarsi continuativa in quanto svolta reiteratamente anche se in maniera intervallata - accoglie parzialmente il ricorso, riconoscendo ai fattorini l’applicabilità della citata disciplina introdotta dal Jobs Act.

A cura di Fieldfisher