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Nuova direttiva UE sulla GIG Economy: maggiori tutele per i lavoratori


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I cambiamenti avvenuti nel mondo del lavoro, come la crescente digitalizzazione e la nascita di nuovi modelli di impresa in cui le posizioni a tempo determinato sono comuni e le organizzazioni stipulano contratti con lavoratori autonomi per assunzioni a breve termine (la cosiddetta gig economy o economia dei lavoretti), hanno portato alla progressiva comparsa di lavori atipici.

A partire dal 2016, un quarto dei contratti di lavoro ricadeva in una forma di lavoro atipica e, solo dal 2018, la questione ha iniziato ad assumere sempre maggiore rilievo su base nazionale, sfociando nella assai discussa sentenza Foodora n. 778/2018, la quale ha contribuito a rinvigorire il dibattito sulle tutele dei lavoratori atipici e digitali nella gig economy

Sull’argomento: Le tutele del lavoro nell’economia digitale

Preso atto della costante richiesta di contratti di lavoro flessibili e tenuto conto della necessità di garantire standard minimi di tutela in queste forme di flessibilità, il 16 aprile 2019 il Parlamento europeo ha dapprima adottato una posizione comune e a seguire, nella stessa seduta, ha approvato una direttiva che introduce diritti minimi per tutti i lavoratori dipendenti. Il testo è stato approvato con 466 voti favorevoli, 145 contrari e 37 astensioni. Scopo delle nuove regole è garantire nuovi diritti per i lavoratori più vulnerabili, come quelli della gig economy (economia dei lavoretti, ossia dei lavoratori impiegati nelle forme di impresa nate con l’epoca digitale) che godono di contratti atipici o prestano servizio per lavori non standardizzati.

I lavoratori a chiamata, a voucher o tramite piattaforme digitali come Uber, Foodora o Deliveroo potranno così godere di nuovi diritti, grazie alla normativa approvata in via definitiva a cui gli stati membri dovranno adeguarsi entro tre anni.

La legge, concordata informalmente dal parlamento UE  con i ministri degli Stati Membri, prevede innanzitutto maggiore trasparenza per i lavoratori. Infatti quest’ultimi andranno informati, fin dal primo giorno, degli aspetti essenziali del loro contratto di lavoro: descrizione delle mansioni, data di inizio, durata, retribuzione e giornata lavorativa standard o orari di riferimento per coloro che hanno orari di lavoro imprevedibili.

Verrà ovviamente garantita anche una maggiore protezione per i lavoratori della gig economy e andrà garantito:

• Livello minimo di prevedibilità, con orari e giorni di riferimento predeterminati;
• La possibilità di rifiutare, senza conseguenze, un incarico al di fuori dell’orario prestabilito e, oltretutto, essere compensati se l’incarico non è annullato in tempo;
• Divieto per i datori di lavoro di sanzionare i lavoratori che vogliono accettare impieghi con altre imprese, laddove le nuove mansioni non rientrino nell’orario di lavoro stabilito;
• Durata massima del periodo di prova fissato in sei mesi o in altra misura comunque proporzionale alla durata prevista del contratto in caso di contratto a termine. Inoltre non potra essere previsto periodo di prova per un contratto rinnovato con mansioni uguali o equivalenti;
• Il datore di lavoro dovrà fornire gratuitamente una formazione che sarà inclusa nell’orario di lavoro. Quando possibile, tale formazione dovrà essere anche completata entro l'orario di lavoro.

Le nuove norme si applicheranno ai lavoratori che prestano servizio in media tre ore a settimana e dodici ore in quattro settimane. Ciò sta a significare che potranno godere delle nuove tutele non solo i lavoratori a chiamata, a voucher o mediante piattaforma digitale ma anche i tirocinanti, gli apprendisti, lavoratori domestici, venendo esclusi solo i lavoratori autonomi in senso stretto.

Fonte: Parlamento Europeo