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INPS - Mess. n. 3096 del 5.08.2022 : DLgs 30 giugno 2022 n. 105 - Permessi L. 104/1992 e Congedo Straordinario disabili


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Con mess. n. 3096 del 5.08.2022 , l’ INPS fornisce prime indicazioni in materia di permessi disabili ex art. 33 L. 104/2022 e congedo straordinario per l’assistenza a disabili in situazione di gravità di cui all’art. 42, c. 5, del D.Lgs. n. 151/2022. 

PERMESSI DISABILI : 

La novità principale, introdotta con il D.Lgs. n. 105/2022, concerne l’eliminazione del “ referente unico dell’assistenza “ , ossia la figura deputata ad assistere il soggetto disabile e pertanto l’unica, oltre ai genitori, a poter fruire dei giorni di permesso. Nella previgente disciplina la figura del referente unico faceva si che non potesse essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi. 

Dal 13 agosto 2022, fermo restando il limite complessivo di tre giorni al mese, per l’assistenza dello stesso individuo con disabilità, il diritto può essere riconosciuto , su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, purché in alternativa tra loro. 

CONGEDO STRAORDINARIO : 

Sono due le novità principali per quanto concerne il congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili in situazione di gravità : 

  1. IL DLgs. N. 105/2022 introduce il convivente di fatto ( L. 76/2016 ) tra i soggetti individuati dal legislatore ai fini della concessione del congedo straordinari, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell’unione civile ;
  2. IL DLgs. N. 105/2022 stabilisce inoltre che il congedo spetta anche nel caso in cui la convivenza, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

A far data dal 13 agosto 2022, viene rivisto anche l’ordine di priorità con cui è possibile fruire del congedo sarà possibile fruire del congedo : 

  1. il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  2. il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente / della parte dell’unione civile convivente / del convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  3. uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016 ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori e i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente / la parte dell’unione civile convivente / il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Affinché ne possano fruire i familiari della categoria successiva, quelli della categoria precedente devono risultare mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti. 

Nelle more del rilascio delle implementazioni informatiche, l’ INPS fa presente che ai fini della fruizione del congedo straordinario da parte del convivente di fatto sarà necessario allegare , all’atto della domanda, una dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risulti la convivenza di fatto con il disabile da assistere. Stesso discorso in caso di convivenza prestabilita ma non ancora instaurata. 

Fonte: INPS - Mess. n. 3096 del 5.08.2022