Stampa

Cassazione: quando si integra un indebito utilizzo dei permessi ex legge 104/1992


icona

Con la sentenza n. 21529 del 20.08.2019, la Cassazione afferma che la fruizione dei permessi ex legge 104/1992 deve dirsi legittima, allorquando gli stessi siano utilizzati – oltre che per l’intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile – anche per attività del lavoratore volte alla cura di personali esigenze di vita, quali il riposo ed il recupero delle energie psico-fisiche.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver illegittimamente beneficiato dei permessi di cui all’art. 33 della l. 104/1992.
A fondamento della sanzione espulsiva, la società datrice deduce che il dipendente aveva esercitato l'attività assistenziale in orari diversi da quelli coincidenti con il normale orario di lavoro e solamente per parte della giornata.
La Corte d’Appello accoglie il ricorso, sul presupposto che il dipendente aveva usufruito di detti permessi per assistere l’ex moglie, presso la sua abitazione, nelle ore serali, ossia quelle più pericolose per lo stato di salute della disabile.

La sentenza

La Cassazione - confermando la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che costituisce giusta causa di licenziamento l'utilizzo da parte del lavoratore dei permessi ex lege 104/1992, per attendere ad attività diverse dall'assistenza al familiare disabile.

Secondo i Giudici di legittimità, in coerenza con la ratio del beneficio, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile.
La norma non consente, dunque, di utilizzare il permesso per esigenze diverse, dal momento che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore come meritevoli di superiore tutela.
Ne consegue che, ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società, sul presupposto che il lavoratore non aveva fatto un uso improprio dei permessi, utilizzandoli complessivamente per finalità assistenziali e non per attendere ad altra attività di proprio esclusivo interesse.

A cura di Fieldfisher