Stampa

Cassazione: quando lo svolgimento di altre attività durante la malattia legittima il licenziamento


icona

Con la sentenza n. 17514 del 04.07.2018, la Cassazione ribadisce che lo svolgimento, durante l’assenza dal lavoro per malattia, di attività incompatibili con la condizione di morbilità o tali da ritardare la guarigione, giustifica il licenziamento disciplinare del dipendente coinvolto (sul punto si veda anche: Cassazione: licenziato il dipendente che, in malattia, svolge attività che rallentano la guarigione).

Il fatto affrontato

Il lavoratore, autista di pullman riservati al noleggio privato, impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli per aver svolto l’attività di direzione delle operazioni di parcheggio (con coordinamento del personale ivi addetto e riscossione dei pagamenti da parte dei clienti) in un’area di sosta privata, durante i lunghi periodi di assenza per malattia, senza l'adozione delle prescrizioni imposte dal medico curante (collare cervicale) e per numerose ore consecutive.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello, afferma, preliminarmente, che non sussiste un divieto assoluto di prestare attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia, a condizione, però, che ciò non sia indice di simulazione dell’infermità o che possa compromettere la guarigione del prestatore.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, lo svolgimento di altra attività durante l’assenza dal lavoro per malattia non è automaticamente riconducibile ad un illecito disciplinare, in quanto è necessario verificare se detta attività risulti, in concreto, incompatibile con la condizione di morbilità posta alla base dell’assenza o sia idonea ad impedire o ritardare la guarigione.

Ovviamente, continua la sentenza, nel caso in cui sussistano queste ultime due condizioni, la condotta posta in essere dal lavoratore durante l’assenza per malattia potrà integrare una giusta causa di licenziamento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, ritenendo le azioni compiute dal lavoratore incompatibili con il suo stato di malattia e comunque sicuramente idonee a ritardare il recupero della forma fisica e delle energie, respinge il ricorso proposto dal medesimo con conseguente conferma della legittimità del licenziamento irrogatogli.

A cura di Fieldfisher