Stampa

INPS – Mess. n. 2704 del 23.07.2024 : Congedo parentale – Nuove modalità di richiesta per indennità maggiorata


icona

Con il mess. 2704 del 23.07.2024 , L’INPS ha comunicato l’avvenuta implementazione della procedura per l’acquisizione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore dei lavoratori dipendenti. L’aggiorn0ramento consente la presentazione delle domande con la richiesta di indennità maggiorata dalla Legge di bilancio 2023, ulteriormente ampliata dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 359, Legge n. 197/2022 e l’articolo 1, comma 179, Legge n. 213/2023). 

La misura base dell’indennità di congedo parentale è del 30%, per i periodi di congedo parentale spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori fino al sesto anno di vita del bambino, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi. Per gli ulteriori periodi di congedo e fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale risulti inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione. 

Congedo parentale : INPS aggiorna le FAQ con chiarimenti sul calcolo dell’indennità maggiorata

A partire da gennaio 2024, i genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di un mese di congedo parentale indennizzato dall’INPS nella misura dell’80% e di un ulteriore mese con indennità elevata dal 30 % al 60%. Per gli ulteriori mesi fruibili l’indennità riconosciuta resta nella misura standard del 30%. 

Le misure in oggetto si applicano in caso di termine del periodo di congedo di maternità o di paternità in data successiva al 31 dicembre 2023. L’ INPS precisa dunque che lo specifico termine del congedo di maternita/paternità non rappresenta una condizione per il diritto all’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese, bensì un termine iniziale di decorrenza della nuova disposizione. 

La procedura richiede quindi di valorizzare un apposito campo con la data relativa alla fine del congedo di maternità o di paternità (obbligatorio o alternativo) nel caso in cui la data del parto o la data di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nell’anno 2022. 

Nel caso in cui, invece, l’evento ricada nel 2023, l’inserimento di almeno una delle suddette date, se successiva al 31 dicembre 2023, è necessaria per il diritto all’ulteriore mese con quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024). 

Nel caso in cui, infine, l’evento nascita o l’ingresso in famiglia si verifichi a partire dal 1° gennaio 2024, vengono applicate le disposizioni della Legge di bilancio 2024 e non è quindi necessario, ai fini del diritto alla fruizione dell’ulteriore mese della quota maggiorata al 60% (80% solo per l’anno 2024), l’accertamento relativo alla data di fine congedo di maternità o paternità (obbligatorio o alternativo). 

Altra novità è quella che riguarda la possibilità, prima preclusa, di presentare la domanda di congedo parentale per i soli periodi che iniziano non più tardi di 2 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda stessa. Al riguardo, l'INPS ricorda , che il termine contenuto nell'articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede un preavviso minimo, non inferiore a 5 giorni (2 giorni per il congedo parentale fruito a ore), ma non esclude un preavviso superiore. 

Fonte: INPS