L’INPS ha messo a disposizione degli utenti le nuove FAQ sul congedo parentale aggiornate al 2024.
Molti genitori si sono trovati in difficoltà nel comprendere la normativa relativa al congedo parentale e hanno riscontrato problemi nella procedura di presentazione della domanda, nonché nella valutazione di tempi e requisiti.
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha quindi deciso di dare supporto con la pubblicazione delle Frequently Asked Question che forniscono utili chiarimenti anche per gli addetti ai lavori.
IL QUADRO NORMATIVO:
Attualmente la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi entro i 12 anni di vita del bambino ( limite complessivo tra i due genitori ), fatta salva l’ipotesi in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi con l’aggiunta di un ulteriore mese . In alternativa tra loro i genitori hanno il diritto di astenersi dal lavoro per massimo sei mesi ( limiti individuale che per il padre si innalzano a 7 mesi se si astiene per almeno tre mesi ).
Nel corso dell’ultimo biennio la disciplina dei congedi parentali ( DLgs. 151/2001 ) si è stratificata dopo diversi interventi normativi che ne hanno resa particolarmente complessa la comprensione anche per gli addetti ai lavori.
Dapprima il D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 ha ampliato il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido. Poi è stato il turno della Legge di bilancio 2023 con l’innalzamento al 80 % dell’indennità di congedo parentale per un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno indennizzati al 30 %. La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato ulteriormente l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
LA PRASSI :
Visti i diversi interventi normativi in materia, l’ INPS ha pubblicato nel tempo circolari e messaggi esplicativi diretti principalmente ai datori di lavoro :
· Con la circ. n. 57 del 18.04.2024 l’IstIiuto ha fornito indicazioni in merito alla maggiorazione dell’ indennità erogata dal datore di lavoro relativamente alle due annualità 2024 e 2025 ;
· Con il mess. n. 2583 del 10.07.2024 , ha dato conto degli aggiornamenti procedurali relativi alla presentazione telematica della domanda di congedo parentale ;
· Con la circ. n 45 del 16.05.2023 è stati dato atto alla maggiorazione dell’indennità per congedo parentale, inizialmente prevista dalla Legge di bilancio 2023 nella misura del 80 % a ciascun genitore per unsolo mese mese
· Con la circ. n. 122 del 27.10.2022 , sono state illustrato le misure introdotte dalla Legge di bilancio 2023 e dal D.Lgs. n. 105/2022 per il recepimento della direttiva UE 2019/1158 in materia di conciliazione vita – lavoro riguardanti più in generale l’ ambito dei congedi e permessi
Viste le numerose richieste di chiarimenti provenienti dai lavoratori, l’ INPS ha pubblicato una serie di domande a risposte frequenti corredate da esempi concreti di calcolo.
Un primo aspetto che occorre tener presente – sottolinea l’ Istituto - è quello delle condizioni che danno diritto alla maggiorazione dell’indennità. L’ aumento non spetta solo a condizione che venga fruito entro il sesto anni di vita del figlio, ma è richiesto anche che il congedo di maternità o paternità ( alternativo o obbligatorio ) termini dopo il 31 dicembre 2023. Per questi lavoratori il congedo parentale viene così indennizzato :
- Un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
- un ulteriore mese è indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo 2024), entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;
Pertanto se uno dei genitori fruisce del congedo di maternità o di paternità (alternativo o obbligatorio) dopo il 31 dicembre 2023, hanno diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, come previsto dalla legge di Bilancio 2023, e a un ulteriore mese indennizzabile all'80% della retribuzione, previsto dalla legge di Bilancio 2024, se fruito entro il 31 dicembre 2024, altrimenti al 60% se fruito dal 1° gennaio 2025 ed entro il compimento di 6 anni di età del figlio. Se il figlio è nato a partire dal 1° gennaio 2024, il diritto alla maggiorazione dell’indennità di congedo parentale per due mesi spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
E’ sufficiente che anche uno solo dei due genitori fruisca parte del congedo di maternità o paternità nel 2024 affinchè entrambi possano fruire a testa di di un mese di congedo parentale all’80% in ragione di quanto previsto dalla legge di bilancio 2023 e di un ulteriore mese di congedo parentale all’80%, se fruito nel 2024, per effetto delle disposizione di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).
Fonte: INPS