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Cassazione: spettanza dell’indennità sostitutiva delle ferie, su chi grava l’onere probatorio?


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Con l’ordinanza n. 16603 del 14.06.2024, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all'obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva”.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente per chiedere – tra le altre cose – il risarcimento del danno da usura psicofisica dovuta al mancato godimento di ferie e permessi per un periodo di sei anni.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo assente la prova del mancato godimento delle ferie e dei permessi.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che il lavoratore che, una volta cessato il rapporto, agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati.

Una volta fornita detta prova, continua la sentenza, il dipendente non ha l’onere di provare altre circostanze, quali le motivazioni che gli hanno impedito di fruire dei periodi di riposo.

Secondo i Giudici di legittimità - al fine di evitare che al lavoratore venga riconosciuta l’indennità sostitutiva delle ferie - spetta, invece, al datore provare:
- di avere invitato (anche formalmente) il dipendente a godere delle ferie;
- di avere (nel contempo) avvisato il prestatore - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono destinate - del fatto che, se egli non ne fruisce, le stesse andranno perse al termine del periodo di riferimento.

Su tali presupposti, la Suprema Corte - non ritenendo assolto l’onere della prova gravante sul dipendente - rigetta il ricorso dal medesimo proposto.

A cura di WST