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Cassazione: il dipendente reintegrato ha diritto all’indennità per le ferie non godute a far data dal licenziamento


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Con la sentenza n. 6319 del 08.03.2021, la Cassazione afferma che nel periodo compreso tra la data del licenziamento, poi dichiarato illegittimo, e quella della reintegra nel proprio posto di lavoro, il dipendente matura le ferie che, non essendo state godute, devono essere indennizzate.

Il fatto affrontato

La lavoratrice propone ricorso per decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento delle somme a lei spettanti a titolo di importo dovuto per i giorni di ferie e di permessi maturati e non goduti nel periodo intercorso tra il licenziamento – poi dichiarato illegittimo – e la reintegra disposta giudizialmente.
La Corte d’Appello rigetta le predette domande, deducendo che tali indennità non spettavano alla ricorrente, in quanto legate necessariamente al mancato riposo: circostanza questa assente nel caso di specie, dal momento che, nel periodo in contestazione, la dipendente non aveva lavorato.

La sentenza

La Cassazione rileva, preliminarmente, di aver fatto rinvio - prima di assumere detta decisione - alla Corte di Giustizia Europea, che sul punto ha statuito che, ai sensi dalla Direttiva 2003/88, il diritto alle ferie annuali retribuite riveste la qualità di principio del diritto sociale dell'Unione (si veda a tal proposito: Corte di Giustizia Europea: le ferie si maturano anche tra la data del licenziamento e quella della reintegra).

Secondo i Giudici di legittimità, il diritto alle ferie – pur avendo la duplice finalità di consentire al lavoratore di riposarsi rispetto alla esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione – non può essere subordinato all'obbligo di avere effettivamente lavorato, laddove al dipendente venga impedito di adempiere alle proprie funzioni per fattori estranei alla sua volontà.

Per la sentenza, dunque, il periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e la data della reintegrazione del lavoratore nel suo impiego (trattandosi di contesti imprevedibili e indipendenti dalla volontà del dipendente), deve essere assimilato, ai fini della determinazione del diritto alle ferie annuali, ad un periodo di lavoro effettivo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, affermando la debenza delle somme ingiunte.

A cura di Fieldfisher