Stampa

Cassazione: i giorni di permesso ex l. 104/1992 non possono essere decurtati dalle ferie


icona

Con l’ordinanza n. 14468 del 06.06.2018, la Cassazione afferma che i giorni di permesso fruiti per assistere un parente disabile, ex art. 33, comma 3, l. 104/1992, non possono essere decurtati dalle ferie.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso giudiziale al fine di chiedere il riconoscimento della illegittimità della decurtazione, operata dalla società datrice, dei giorni di permesso, fruiti ex art. 33, comma 3, I. 104/1992, dal computo delle ferie.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, sottolinea come i permessi per l'assistenza ai portatori di handicap si inseriscano nell'ambito della tutela dei disabili predisposta sia dalla normativa interna che da quella internazionale.

La Convenzione Onu, in primis, prevede il sostegno e la protezione da parte della società e degli Stati non solo per i disabili, ma anche per le loro famiglie, ritenute strumento indispensabile per contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, secondo i Giudici di legittimità, ragioni di coerenza e di garanzia di effettività delle esigenze di protezione cui i permessi sono finalizzati, impongono una lettura della normativa nel senso dell’illegittimità della decurtazione operata dal datore dei giorni fruiti in base alla l. 104/1992 dal computo delle ferie.

Per la sentenza, infatti, la ratio sottesa alla suddetta norma è quella di evitare che la fruizione dei permessi, tesa ad alleggerire l'aggravio per l’assistenza dei congiunti portatori di handicap, possa riverberarsi negativamente in qualsiasi altro ambito del rapporto di lavoro.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, confermando l’illegittimità della condotta dalla stessa tenuta.

A cura di Fieldfisher