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Cassazione: ai fini della fruizione dei permessi non vale il principio del silenzio-assenso


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Con l’ordinanza n. 16597 del 22.06.2018, la Cassazione afferma che non si può applicare al rapporto di lavoro, pur se di pubblico impiego, il principio secondo cui la mancata risposta dell’amministrazione equivale all’autorizzazione, perché il principio del silenzio-assenso è stabilito dalla l. 241/1990 soltanto per regolare i rapporti fra il privato e le amministrazioni.

Il fatto affrontato

Il lavoratore, docente di pianoforte, impugna giudizialmente la sanzione disciplinare, consistente nella sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 30 giorni, irrogatagli a causa di alcune assenze ingiustificate dal lavoro, sostenendo di aver chiesto, per quelle stesse giornate, dei permessi senza aver ottenuto una risposta dal datore.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che il datore di lavoro, su cui a norma dell'art. 5 della l. 604/1966 grava l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, così come della condotta che ha determinato l'irrogazione della sanzione disciplinare, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dall' assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, a provare l'assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possano giustificarla.

Secondo i Giudici di legittimità, per altro, la semplice domanda di permesso non legittima il prestatore ad assentarsi dal lavoro senza attendere la formale autorizzazione del datore, non risultando esistente alcuna previsione o prassi aziendale che assimili la mancata risposta all'autorizzazione.
Per la sentenza, infatti, non può estendersi al rapporto di lavoro, che soggiace ad una disciplina sua propria, l'art. 20 della l. 241/1990, che detta il principio del silenzio-assenso, valido solo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha, quindi, rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, legittimando la sanzione disciplinare irrogatagli dalla società datrice.

A cura di Fieldfisher