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Cassazione: la malattia non esime il lavoratore dal fornire le proprie giustificazioni nel procedimento disciplinare


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Con la sentenza n. 980 del 17.01.2020, la Cassazione afferma che la condizione di malattia non è ragione di per sé sola sufficiente a giustificare l'impossibilità del lavoratore a presenziare all'audizione richiesta per rendere oralmente le proprie giustificazioni nell’ambito di un procedimento disciplinare.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giusta causa irrogatogli, sostenendo la lesione del proprio diritto di difesa durante l’iter disciplinare sfociato nel provvedimento espulsivo.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di aver richiesto, nei termini a difesa, di essere sentito oralmente per rendere le proprie giustificazioni ed, una volta convocato, di aver domandato il differimento dell'incontro, in due occasioni, sulla base di allegati certificati di malattia.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, nell'ambito del procedimento disciplinare, è pacifico il diritto del lavoratore ad essere sentito oralmente dal datore per fornire le proprie giustificazioni.
Tuttavia, tale diritto non è assoluto e non riguarda il differimento dell'incontro sulla base dell'eventuale stato di malattia, poiché ciò di per sé non implica l'impossibilità assoluta di allontanarsi temporaneamente da casa.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, lo stato di malattia non può rappresentare in assoluto una condizione ostativa a presenziare all'audizione orale.

Per la sentenza, perché sia integrata l'esigenza difensiva non altrimenti tutelabile – che dà diritto allo spostamento dell’incontro fissato per la deposizione orale – è necessario allegare e provare la specifica natura ostativa dello stato morboso all'allontanamento fisico da casa o dal luogo di cura.

Applicando tali principi al caso di specie – ove la società aveva concesso il differimento del primo incontro, e, successivamente, aveva preavvertito il lavoratore dell'indisponibilità a concedere una terza data, invitandolo a rendere per iscritto le sue controdeduzioni – la Suprema Corte rigetta il ricorso del dipendente e conferma la legittimità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher