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Whistleblower: Nuovi standard di tutela nella direttiva UE


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A seguito degli accordi provvisori raggiunti nel mese di marzo dai ministri degli Stati Membri, il Parlamento UE ha approvato nella seduta del 16 aprile, con 591 voti favorevoli, 29 contrari e 33 astensioni, la proposta di direttiva volta a garantire la sicurezza di potenziali informatori ( cd. Whistleblower ) e la riservatezza delle informazioni divulgate riguardanti violazioni di diversi settori del diritto comunitario, tra le quali la protezione dei dati e dei consumatori, le frodi fiscali, il riciclaggio di denaro e gli appalti pubblici.

Sull'argomento: 

Parlamento: Whistleblowing – Tutele per chi segnala reati o irregolarità sui luoghi di lavoro;
Whistleblowing e tutela dei segreti di interesse aziendale ( approfondimento );
Confindustria – Linee guida in materia di Whistleblowing destinate alle aziende consociate;
Cassazione: whistleblowing, se la segnalazione è utilizzata in ambito penale l’autore non può rimanere anonimo;
ANAC – Terzo report annuale sul whistleblowing

A seguito dell'approvazione della direttiva UE, le organizzazioni pubbliche e private con più di 50 dipendenti dovranno organizzare dei canali interni per ricevere le segnalazioni e, a loro volta, le autorità nazionali dovranno anch’esse stabilire dei canali, utilizzabili dal whistleblower in alternativa a quelli predisposti dalle singole organizzazioni.

Nei casi in cui non siano state adottate delle misure adeguate in risposta alla segnalazione iniziale di un whistleblower, o qualora quest’ultimo ritenga che vi sia un pericolo imminente per l’interesse pubblico o ancora un rischio di ritorsione nei propri confronti ( demansionamento, sospensione o licenziamento ), la proposta di direttiva protegge l’informatore anche nel caso in cui decidesse di divulgare pubblicamente le informazioni ricorrendo ai media televisivi o della carta stampata. La proposta di direttiva estende la tutela del whistleblower anche a coloro che assistono gli informatori. A entrambi dovrà essere garantita assistenza fiscale, psicologica e finanziaria. La direttiva prevede inoltre una clausola di revisione per assicurare il continuo aggiornamento degli standard di tutela.

Recenti scandali di evasione fiscale o di trattamento improprio dei dati personali, come Lux Leakes, Panama Paper e Cambridge Analytica, hanno dimostrato quanto siano importanti le rivelazioni degli informatori per individuare e prevenire attività illecite all’interno delle organizzazioni. Uno studio del 2017, effettuato per conto della Commissione UE, ha evidenziato come la perdita di benefici potenziali dovuta alla mancanza di tutela degli informatori, solo nel settore degli appalti pubblici, si attesta tra i 5,8 e i 9,6 miliardi di euro all’anno per l’intera Unione Europea.

La direttiva deve ora essere approvata formalmente anche dai ministri UE. Gli Stati membri disporranno poi di due anni di tempo per conformarsi alle norme.

Attualmente sono solo 10 i Paesi Europei che offrono una protezione giuridica completa in linea con il contenuto della proposta di direttiva (Francia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Slovacchia, Svezia e Regno Unito ), tra questi l’Italia è stata una delle prime a dotarsi di una valida legge sul whistleblowing.

LA DISCIPLINA ITALIANA:

In origine la tutela del segnalante, predisposta dall'art. 54-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, era riservata solo ai dipendenti pubblici mediante la segnalazione all’ Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, all’ Autorità Nazionale Anticorruzione o al superiore gerarchico.

La tutela nel settore privato è stata estesa solo in tempi recenti con la L. n. 179/2017, che dispone una tutela ad hoc per i dipendenti, pubblici o privati, che segnalino reati o irregolarità all’interno delle organizzazioni. Indubbio è il carattere multidisciplinare della normativa visto il coinvolgimento di diverse branche del diritto, dal diritto del lavoro al diritto societario, con particolare riguardo alla responsabilità amministrativa da reato degli e delle persone giuridiche regolata in Italia dal D.Lgs. n. 231/2001. La citata Legge ha previsto:

  • l’indicazione, nel modello organizzativo dell’ente, di un canale per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti per i reati presupposto o le violazioni del Modello;
  • la garanzia della riservatezza dell’identità del whistleblower;
  • il divieto di ritorsioni di qualsiasi genere nei confronti del segnalante;
  • sanzioni per le segnalazioni infondate.

In Italia Confindustria ha predisposto delle Linee guida in materia di Whistleblowing destinate alle aziende private consociate che intendono revisionare la propria struttura organizzativa ( vd. sopra. ).

ACDR