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Confindustria - La disciplina in materia di whistleblowing. Nota illustrativa - gennaio 2018


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La Confindustria ha diffuso una Nota illustrativa su La disciplina in materia di whistleblowing, nella quale illustra i principali contenuti della l. n. 179/2017. La nota, in particolare, si concentra sull’art. 2 di tale legge, relativo alla disciplina del whistleblowing nel settore privato, articolando l’illustrazione su “Le disposizioni in materia lavoristica” e “Il destinatario delle segnalazioni: prime considerazioni” . Fra l’altro, la nota sottolinea la differenza tra i concetti di "riservatezza” e "anonimato” del segnalante e non esclude che i modelli organizzativi possano contemplare anche canali per effettuare segnalazioni in forma anonima.

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Avendo presente il rischio che l’anonimato possa agevolare “denunce infondate e mere doglianze” la nota sottolinea l’opportunità di “rafforzare il fondamento della denuncia …”, indicando anche come si possa procedere in tal senso. Circa le modalità delle segnalazioni, la nota prende atto della necessità che “… i canali con cui veicolare le segnalazioni dei lavoratori garantiscano la riservatezza dell’identità del denunciante nelle diverse fasi di gestione della denuncia e che, almeno uno di essi, provveda a tali garanzie con modalità informatiche”. La stessa nota, in via esemplificativa, ritiene che “tali modalità possano essere realizzate anche attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche anche gestite da terze parti indipendenti e specializzate, oltre che con l’attivazione di caselle di posta elettronica dedicate”.

Dalla nota viene altresì sottolineato che il modello organizzativo è chiamato ad indicare esplicitamente a quale soggetto o organo indirizzare le segnalazioni e, al riguardo, la stessa nota evidenzia una pluralità di possibili opzioni. A proposito delle disposizioni in materia lavoristica, la nota considera, fra gli altri aspetti, la questione relativa agli oneri di allegazione e prova gravanti sulle parti nelle controversie legate alla irrogazione di sanzioni disciplinari o alla applicazione di altre misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante.

A tal proposito, la nota accredita l’interpretazione secondo cui, per considerare legittima la sanzione irrogata, deve ritenersi sufficiente la prova della sussistenza - oltre che del comportamento contestato - di un nesso causale tra la sanzione stessa e il comportamento contestato, senza ulteriori  accertamenti in ordine alla motivazione del provvedimento adottato.

Fonte: Confindustria