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Cassazione: whistleblowing, se la segnalazione è utilizzata in ambito penale l’autore non può rimanere anonimo


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Con la sentenza n. 9047 del 27.02.2018, la Cassazione afferma che il dipendente, che segnala le violazioni commesse dai colleghi mediante il c.d. canale del whistleblowing, non può rimanere anonimo se la sua segnalazione viene utilizzata all’interno di un procedimento penale, operando l’anonimato unicamente in ambito disciplinare.

Il fatto affrontato

A carico del lavoratore, a seguito di una denuncia anonima pervenuta mediante il c.d. canale del whistleblowing, sussistono gravi indizi di colpevolezza in relazione ad una pluralità di episodi di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, truffa aggravata e falso ideologico, tanto da indurre il GIP a disporre la misura della custodia cautelare in carcere.

La sentenza

La Cassazione delinea, anche alla luce dell’introduzione della l. 179/2017, il rapporto intercorrente tra il processo penale ed il c.d. whistleblowing.

Per ciò che concerne quest’ultimo, il relativo canale creato ad hoc permette al dipendente di segnalare al responsabile per la prevenzione della corruzione, le violazioni commesse dai colleghi, mediante l’utilizzo di una casella di posta elettronica interna. In tal caso l’autore della segnalazione mantiene la riservatezza non avendo la necessità di firmarsi, anche se lo stesso, dal momento che utilizza le proprie credenziali, è sì protetto, ma pur sempre individuabile.

L’anonimato di chi effettua la segnalazione è previsto, però, solo in ambito disciplinare e viene meno non soltanto quando l’interessato presta il consenso alla divulgazione delle proprie generalità, ma anche laddove la rivelazione sia assolutamente necessaria per la difesa dell’accusato.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, non esiste spazio per l’anonimato nel caso di utilizzo della segnalazione in ambito penale, ove l’identità del segnalante può essere coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.

Dal momento, infine, che la segnalazione rappresenta un vera e propria dichiarazione d’accusa, la stessa dovrà essere penalmente valutata circa la sua fondatezza potendo, in caso contrario, integrare gli estremi dei reati di calunnia o diffamazione.

A cura di Fieldfisher