Stampa

Tribunale di Bologna: discriminatorio affidare prioritariamente le consegne ai riders più presenti in servizio


icona

Con l’ordinanza del 31.12.2020, il Tribunale di Bologna afferma che è discriminatorio penalizzare i riders in caso di astensione dal servizio, senza tener conto dei reali motivi che hanno indotto l’assenza del lavoratore (sul medesimo tema, tra le altre, si veda: Tribunale di Palermo: i riders sono subordinati se la prestazione è interamente organizzata dalla piattaforma digitale).

Il fatto affrontato

Le organizzazioni sindacali propongono ricorso giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 216/2003, per chiedere l’accertamento della natura discriminatoria delle condizioni di accesso alle sessioni di lavoro dei riders, tramite la piattaforma digitale messa loro a disposizione dalla società convenuta.
A fondamento della predetta domanda, le OO.SS. deducono che l’affidamento delle consegne ai riders, resisi disponibili per una certa giornata, avviene sulla base di un algoritmo che affida a ciascun lavoratore un punteggio elaborato su due parametri, l’affidabilità e la partecipazione, che penalizzano indiscriminatamente tutti coloro che si sono lecitamente astenuti dal lavoro.

L’ordinanza

Il Tribunale di Bologna rileva che il sistema di prenotazione dei turni di lavoro utilizzato dalla piattaforma digitale, garantendo priorità nella scelta ai riders con un punteggio reputazionale più alto e penalizzando quelli con un ranking meno positivo, integra una condotta discriminatoria.

Per il Giudice, infatti, le penalizzazioni venivano inflitte a priori a tutti coloro che si assentavano dal lavoro, senza tenere in alcun modo conto di quali fossero le reali motivazioni dell’assenza.

Secondo l’ordinanza, tale meccanismo finiva, così, per penalizzare indiscriminatamente anche coloro i quali si erano legittimamente assentati per malattia, per disabilità, per fornire assistenza ad un minore malato o portatore di handicap ovvero per aderire ad iniziative di sciopero.

Su tali presupposti, il Tribunale di Bologna accoglie il ricorso presentato dalle OO.SS. e condanna la piattaforma digitale a:
- rimuovere gli effetti della condotta discriminatoria;
- pubblicare un estratto del provvedimento su un quotidiano di tiratura nazionale;
- pagare, a favore delle parti ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 50.000,00 (avente funzione non solo compensativo-riparatoria, ma anche dissuasiva e punitiva).

A cura di Fieldfisher