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Tribunale di Palermo: i riders sono subordinati se la prestazione è interamente organizzata dalla piattaforma digitale


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Con la sentenza n. 3570 del 24.11.2020, il Tribunale di Palermo afferma che i riders devono essere considerati lavoratori subordinati, allorquando la loro prestazione venga interamente organizzata dall’algoritmo utilizzato dalla piattaforma digitale.

Sul medesimo argomento si veda tra le altre:

Il fatto affrontato

Il rider dopo essere stato disconnesso contro la sua volontà, in data 03.03.2020, dalla piattaforma digitale con cui collaborava dal 05.10.2018, ricorre giudizialmente al fine di:
- chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto intercorso con la piattaforma;
e conseguentemente
- impugnare la disconnessione, ritenendo che la stessa dovesse essere qualificata alla stregua di un licenziamento orale.

La sentenza

Il Tribunale di Palermo rileva, preliminarmente, che le piattaforme digitali devono essere considerate delle vere e proprie imprese - dal momento che non si limitano a mettere in contatto l’utenza, ma svolgono una vera e propria attività economica che ha come oggetto la distribuzione di cibo e bevande a domicilio - e conseguentemente possono stipulare anche rapporti di lavoro subordinato.

Fatta questa doverosa premessa, la sentenza sottolinea come la giurisprudenza formatasi in materia – secondo cui la subordinazione per i riders sarebbe da escludersi in ragione del fatto che gli stessi possono scegliere se e quando lavorare – non sia condivisibile, dal momento che prende in considerazione solo l’inizio del rapporto, omettendo invece di analizzare la fase esecutiva della prestazione.

Sotto quest’ultimo aspetto, il Giudice sostiene che la prestazione è gestita esclusivamente dall’algoritmo utilizzato dalla piattaforma digitale che consente al lavoratore soltanto di scegliere di prenotarsi per i turni che il sistema mette a sua disposizione in ragione del suo punteggio.
Ne consegue che, nella realtà dei fatti, si integrano tutte le caratteristiche proprie della subordinazione, posto che il rider è:
• soggetto al potere organizzativo della piattaforma;
• passibile di conseguenze disciplinari in caso di eventuali mancanze o per calo di rendimento;
• costretto ad essere a disposizione del datore nel periodo di tempo antecedente l’assegnazione, mediante la connessione all’app con il cellulare carico e la presenza fisica in luogo vicino ai locali partner della piattaforma.

Su tali presupposti, il Tribunale di Palermo accoglie il ricorso del lavoratore, dichiarando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ab origine (con inquadramento al sesto livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi) ed il diritto del rider ad essere reintegrato, stante la riqualificazione del distacco dalla piattaforma come licenziamento inefficace.

A cura di Fieldfisher