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Corte di Giustizia Europea: durante l’allattamento le lavoratici hanno il diritto ad essere esonerate dal lavoro notturno


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Con la sentenza C-41/17 del 19.09.2018, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma che le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento non devono essere obbligate a svolgere l'attività in orario anche solo parzialmente notturno, per effetto della turnazione svolta dall’azienda, qualora presentino un certificato medico che attesti la necessità dell’esonero a tutela della loro salute o sicurezza.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, avente mansioni di guardia di sicurezza in un centro commerciale, prestando la propria attività secondo un sistema di turnazioni variabili con giornate lavorative di 8 ore, una parte delle quali in orario notturno, al rientro dalla maternità, chiede alla società datrice la sospensione del suo contratto di lavoro nonché la concessione dell’indennità per rischio durante l’allattamento prevista dalla normativa spagnola.
A seguito del diniego a detta richiesta, la medesima ricorre giudizialmente contro il datore di lavoro e l’ente di previdenza.
La Corte Superiore di Giustizia della Galizia, investita della questione, chiede alla CGUE l’interpretazione dell’art. 19, paragrafo 1, della Direttiva 2006/54/CE (riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego) e degli artt. 4, 5, e 7 della Direttiva 92/85/CEE (concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento).

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, come la Direttiva 92/85 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento non siano obbligate a svolgere un lavoro notturno durante la gravidanza o nel periodo successivo al parto, a condizione che le medesime presentino un certificato medico che ne attesti la necessità per motivi di salute o sicurezza.

Tuttavia, continuano i Giudici, posto che tale normativa non contiene alcuna precisazione in merito alla definizione di lavoro notturno, la stessa deve essere letta in combinato disposto con le disposizioni di cui alla Direttiva 2003/88.
Quest’ultima considera lavoratrice notturna anche la dipendente che, svolgendo un lavoro a turni, compie unicamente una parte delle sue mansioni nelle ore notturne.

Conseguentemente, per la sentenza, l’esonero per motivi di salute o sicurezza deve essere riconosciuto anche a queste ultime.
Secondo la Corte, infatti, se solo per il fatto che il lavoro viene svolto solo parzialmente di notte, non si applicasse la misura prevista dalla Direttiva 92/85, si limiterebbe in maniera ingiustificata l'effetto della disposizione che vuole tutelare le lavoratrici in attesa di un figlio o diventate madri da poco.

Su tali presupposti, la CGUE sostiene l’applicabilità dell’esonero al caso di specie per motivi di sicurezza della lavoratrice coinvolta, costretta talvolta ad effettuare da sola il turno di guardia notturno del centro commerciale.

A cura di Fieldfisher