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Cassazione: onere della prova in tema di riduzione dell’orario lavorativo


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Con la sentenza n. 14684 del 29.05.2019, la Cassazione afferma che il datore non può disporre unilateralmente la riduzione dell’orario di lavoro, essendo possibile una diminuzione delle tempistiche della prestazione solo in presenza di un accordo tra le parti, intervenuto anche per fatti concludenti.

Il fatto affrontato

A seguito della riduzione dell'orario lavorativo disposta da una cooperativa, al fine di evitare licenziamenti, una delle socie lavoratrici ricorre giudizialmente per ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate in relazione al maggiore orario contrattualmente previsto (38 ore settimanali) rispetto a quello effettivamente lavorato (36 ore settimanali).
La Corte d'Appello rigetta la predetta domanda, rilevando che la riduzione dell'orario era stata predisposta ed accettata da tutti i soci lavoratori senza esprimere alcuna riserva.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova scritta di un orario part - time, si presume a tempo pieno.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, è onere del datore - che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario - fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione, non potendo l’imprenditore diminuire unilateralmente le ore.

Per la sentenza, la riduzione dell’orario è, invece, ovviamente possibile in presenza di un accordo tra le parti, provabile non solo per iscritto, ma anche per facta concludentia.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte respinge il ricorso presentato dalla lavoratrice, dal momento che la riduzione dell'orario non era giunta da una decisione assunta unilateralmente dal datore, ma era frutto di un accordo accettato da tutti i soci della cooperativa.

A cura di Fieldfisher