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Tribunale di Roma: il blocco dei licenziamenti riguarda anche i dirigenti


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Con l’ordinanza del 26.02.2021, il Tribunale di Roma afferma che il blocco dei licenziamenti per motivi economici, introdotto dalla normativa emergenziale, deve ritenersi applicabile anche ai dirigenti.

Il fatto affrontato

Il dirigente impugna giudizialmente il licenziamento per motivi oggettivi irrogatogli in data 23.07.2020, a seguito della soppressione della sua posizione lavorativa decisa in ragione di una riorganizzazione conseguente ad un calo dell’attività aziendale provocato dalla pandemia da COVD-19.

L’ordinanza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che la normativa emergenziale che ha introdotto il blocco dei licenziamenti per motivi oggettivi durante la pandemia da COVID-19, deve essere applicata anche ai dirigenti.

Per il Giudice, infatti, la ratio del predetto blocco è ravvisabile nell’esigenza di ordine pubblico di evitare, in via provvisoria, che le conseguenze economiche negative derivanti dall’emergenza si traducano nell’immediata soppressione di posti di lavoro.
Detta esigenza – comune anche ai dirigenti – risulta ispirata ad un criterio di solidarietà sociale, ex artt. 2 e 4 della Cost., che comporta una compressione temporanea delle libertà imprenditoriali ugualmente tutelate in Costituzione dall’art. 41.

Secondo l’ordinanza, inoltre, l’estensione del blocco ai dirigenti è suffragata anche da due ulteriori circostanze:
- in primis risulta, infatti, incomprensibile il motivo per cui, nei confronti di tale categoria, sia vietato in questo periodo solo il licenziamento collettivo e non anche quello individuale;
- in seconda battuta, il richiamo fatto dalla norma limitativa dei licenziamenti al giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della L. 604/1966, deve intendersi comprensivo anche della giustificatezza oggettiva (inerente esclusivamente ai dirigenti), che col g.m.o. condivide sostanzialmente la natura, seppur in una forma attenuata nel rigore.

Su tali presupposti, il Tribunale di Roma dichiara nullo il licenziamento irrogato al dirigente e, in accoglimento del ricorso dallo stesso presentato, dispone la sua reintegra.

A cura di Fieldfisher