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Cassazione: requisiti di validità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo


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Con la sentenza n. 9895 del 20.04.2018, la Cassazione ribadisce che, ai fini della legittimità di un licenziamento per g.m.o., è necessario che la riorganizzazione sia effettiva, che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall'imprenditore e che il recesso si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione (sul punto si veda anche: Cassazione: legittimo licenziamento per g.m.o. fondato non sulla crisi aziendale, ma su una ristrutturazione che porta alla soppressione del posto).

Il fatto affrontato

Due ispettori commerciali impugnano giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società, sul presupposto che la stessa, a causa della crisi aziendale, si era vista costretta a procedere ad una riorganizzazione dell’attività tale da comportare la soppressione dei loro posti di lavoro.
La Corte d’Appello, confermando la pronuncia di primo grado, dichiara l’illegittimità dei due recessi per non avere l’impresa adeguatamente provato il g.m.o. posto alla base degli stessi.

La sentenza

La Cassazione, preliminarmente, ribadisce che, ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro deve necessariamente provare ed il giudice accertare.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, bisogna escludere che la citata tipologia di licenziamento possa dirsi giustificata solo in situazioni di crisi d'impresa, essendo, invece, sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, adeguatamente provate, siano tali da determinare causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa.

Ciò che il Giudice è tenuto ad accertare è, quindi, l’effettività della riorganizzazione e la sussistenza del nesso causale tra la ragione inerente l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro addotta dal datore in termini di riferibilità e coerenza rispetto alla ristrutturazione aziendale.
Laddove tale nesso venga meno si disvela un uso distorto del potere da parte datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettività della ragione posta alla base del licenziamento.

Essendo quest’ultima situazione presente nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso proposto dalla società, dichiarando illegittimo il licenziamento per g.m.o. irrogato ai propri dipendenti.

A cura di Fieldfisher