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Cassazione: nel recesso per g.m.o. per riduzione del personale fungibile si applicano i criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi


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Con la sentenza n. 19732 del 25.07.2018, la Cassazione afferma che nel caso in cui il recesso per giustificato motivo oggettivo sia fondato sulla generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, il datore per determinare il lavoratore da licenziare deve applicare i criteri dell’anzianità di servizio e dei carichi di famiglia.

Il fatto affrontato

Il committente riduce l’appalto di pulizia, riguardante svariati immobili, mediante l’esclusione di due determinati fabbricati.
In conseguenza di ciò, l’azienda licenzia per giustificato motivo oggettivo le lavoratrici addette alla pulizia dei due predetti fabbricati.
Una di loro impugna giudizialmente il recesso, sostenendo l’illegittimità dello stesso, stante la sua anzianità di servizio maggiore rispetto ad altri dipendenti rimasti in servizio nel medesimo appalto.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera.
Essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex artt. 1175 e 1375 c.c., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse.

Secondo i Giudici di legittimità i criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona fede sono quelli previsti, in tema di licenziamento collettivo, dall’art. 5 della l. 223/1991, cioè l’anzianità di servizio ed i carichi da famiglia (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico - produttive e organizzative data la situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).

Ne consegue, per la sentenza, l’applicazione a favore della lavoratrice illegittimamente licenziata della sola tutela indennitaria (ex art. 18, comma 5, l. 300/1970), essendo previsto, ai sensi del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla I. 92/2012, il ripristino del rapporto di lavoro nelle sole ipotesi in cui l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotata di una particolare evidenza.

A cura di Fieldfisher