Stampa

Cassazione: in caso di mancata prova dei fatti posti alla base del licenziamento per g.m.o. scatta solo il risarcimento a favore del lavoratore


icona

Con la sentenza n. 16702 del 25.06.2018, la Cassazione afferma che la mancata prova degli elementi posti alla base di un licenziamento per g.m.o. non può essere equiparata alla manifesta insussistenza degli stessi, con la conseguenza che la tutela applicabile non sarà la reintegra ma il risarcimento in favore del lavoratore coinvolto.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatogli dalla società datrice per una riorganizzazione interna tesa alla soppressione del posto occupato dal dipendente, a causa del forte calo di fatturato del relativo settore.
A seguito di ciò, la Corte d’Appello condanna l’azienda alla reintegra del prestatore, stante la manifesta infondatezza del fatto posto alla base del recesso.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma, preliminarmente, che non si deve equiparare la ritenuta carenza di prova in ordine alle ragioni oggettive poste a base del licenziamento per g.m.o. con la manifesta insussistenza delle stesse.

I Giudici evidenziano, infatti, che la verifica del requisito della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, di cui al comma 7 dell'art. 18 della l. 300/1970, concerne entrambi i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore.

Per la sentenza, la manifesta insussistenza, in particolare, va riferita ad una chiara, evidente e facilmente verificabile (sul piano probatorio) assenza dei suddetti presupposti.

Laddove, invece, come nel caso di specie, gli elementi giustificativi del recesso non siano adeguatamente provati, l’unica tutela applicabile non sarà la reintegra del prestatore nel proprio posto di lavoro, ma il riconoscimento in suo favore di un risarcimento.

A cura di Fieldfisher