Stampa

Cassazione: il licenziamento è valido anche se comunicato in forma indiretta


icona

Con l’ordinanza n. 24391 del 05.08.2022, la Cassazione afferma che il datore non ha l’onere di utilizzare forme sacramentali per notiziare il lavoratore del licenziamento ed il recesso risulta, quindi, efficace anche se comunicato in forma indiretta.

Il fatto affrontato

Il dipendente impugna giudizialmente la Determinazione Dirigenziale con cui la PA aveva risolto il rapporto di lavoro, a seguito del provvedimento della Commissione medica che, all’esito di un infarto al miocardio, lo aveva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo sussistenti i requisiti della forma scritta del recesso e della conoscenza da parte del destinatario.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – non ritiene condivisibile il motivo di doglianza del lavoratore, secondo cui la determina dirigenziale di collocamento a riposo avrebbe dovuto essere in ogni caso comunicata in copia conforme ed in originale all'interessato, con conseguente irrilevanza della sua conoscenza aliunde.

Per la sentenza, infatti, in tema di forma del licenziamento, l'art. 2 della L. 604/1966 esige, a pena di inefficacia, che il recesso sia comunicato al lavoratore per iscritto, ma non prescrive modalità specifiche di comunicazione.

Secondo i Giudici di legittimità, ne consegue che, non sussistendo per il datore l'onere di adoperare formule sacramentali, la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del recesso irrogatogli.

A cura di Fieldfisher