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Cassazione: i controlli effettuati da un’agenzia investigativa sono legittimi solo se finalizzati alla verifica di atti illeciti compiuti dal lavoratore


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Con la sentenza n. 6893 del 20.03.2018, la Cassazione ha chiarito che i controlli effettuati da una agenzia di investigazioni sono legittimi solo se finalizzati alla verifica di atti illeciti del prestatore e sono attivabili anche in presenza del solo sospetto o della mera ipotesi che i comportamenti illeciti siano in corso di esecuzione.

Il fatto affrontato

La società, sospettando che il dipendente stesse commettendo degli illeciti, commissiona dei controlli ad un’agenzia investigativa, dai quali emerge che lo stesso, durante il periodo di congedo ex art. 4 L. 53/2000 (richiesto per assistere la madre), svolge un’altra attività lavorativa, tanto da indurre l’azienda ad irrogargli un licenziamento per giusta causa.

La sentenza

La Corte di Cassazione, nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un impiegato sorpreso a lavorare durante il periodo di congedo per gravi motivi familiari, ha cassato il ricorso promosso dal dipendente, affermando che i controlli disposti dal datore ed affidati ad un’agenzia investigativa sono legittimi, in quanto giustificati dal sospetto della perpetrazione di illeciti ed effettuati al di fuori dell’orario di lavoro.

Sul punto i Giudici di legittimità hanno chiarito che le disposizioni contenute nello Statuto dei Lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative, purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori.
L'intervento in questione resta, altresì, giustificato non solo per l’avvenuta perpetrazione di illeciti e l’esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del semplice sospetto o della mera ipotesi che tali comportamenti illeciti siano in corso di esecuzione.

In relazione a ciò, la sentenza conclude affermando ulteriormente che, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

A cura di Fieldfisher