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Cassazione: condizioni di illegittimità del licenziamento per g.m.o.


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Con l’ordinanza n. 17984 del 09.07.2018, la Cassazione ribadisce che deve ritenersi illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo laddove le ragioni riorganizzative poste alla base dello stesso non determinino causalmente la soppressione del posto occupato dal lavoratore estromesso dall’azienda.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole dalla società datrice nell’ambito di una ristrutturazione aziendale dovuta allo stato di crisi dell’impresa.
Alla base della domanda deduce, da un lato, l’assenza di una vera e propria riorganizzazione (consistita semplicemente nell’accentramento della lavorazione in un unico capannone con l’adibizione del secondo a magazzino) e, dall’altro, l’assenza di una crisi economica, comprovata dall’arrivo di un’ingente commessa proveniente dalla Russia.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che l'art. 3 della l. 604/1966 definendo il giustificato motivo oggettivo di licenziamento attraverso le "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", configura una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa.

Pertanto, secondo la sentenza, ai fini della legittimità del licenziamento per g.m.o., occorre che le dette "ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa", siano poste esplicitamente a base della decisione di recesso e determinino causalmente un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo aziendale da cui derivi la soppressione di una individuata posizione lavorativa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte, non ritenendo sufficientemente dimostrati nel caso di specie né l'effettività della riorganizzazione aziendale né il nesso causale tra detta riorganizzazione e la posizione della lavoratrice coinvolta, rigetta il ricorso proposto dall’azienda, confermando l’illegittimità del licenziamento per g.m.o. irrogato alla dipendente.

A cura di Fieldfisher