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Corte d’Appello di Milano: illegittimo il licenziamento collettivo irrogato al lavoratore demansionato


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Con la sentenza n. 301 del 08.02.2019, la Corte d’Appello di Milano afferma che, laddove sia posta in essere una procedura di licenziamento collettivo - a seguito di una riorganizzazione aziendale basata sulla soppressione di determinate posizioni - non è legittima la scelta del lavoratore da licenziare, se questi sia stato assegnato ad una di tali posizioni in violazione dell’art. 2103 c.c.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento collettivo irrogatole dalla società datrice a seguito di una riorganizzazione aziendale che aveva previsto la soppressione della posizione lavorativa da lei ricoperta al momento del recesso.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce di essere stata adibita a detta mansione, poi abolita, in maniera illecita e lesiva del precetto di cui all’art. 2103 c.c., non rientrando la stessa nella categoria in cui era inquadrata.

La sentenza

La Corte d’Appello, confermando la pronuncia del Tribunale, afferma che, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad un'unità produttiva o ad uno specifico settore dell'azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale.
Tuttavia, il datore non può limitare la scelta dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti addetti a tale settore se essi siano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti.
Ne consegue che non può essere ritenuta legittima la scelta di determinati dipendenti solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

Secondo la sentenza, inoltre, tali ragioni tecnico-organizzative non sono assolutamente ravvisabili nella soppressione di una determinata posizione, se l’adibizione del dipendente licenziato a detta mansione abolita è frutto di un illecito demansionamento perpetrato dalla società in violazione dell’art. 2103 c.c.

Rientrandosi, nel caso di specie, in quest’ultima ipotesi, la Corte d’Appello respinge il ricorso avanzato dall’azienda, affermando l’illegittimità del licenziamento collettivo irrogato alla lavoratrice, dal momento che la stessa avrebbe dovuto occupare una posizione diversa da quella investita dalla riorganizzazione.

A cura di Fieldfisher